Art. 53 
 
                       Iniziativa legislativa 
 
    1. L'iniziativa delle leggi appartiene  alla  giunta,  a  ciascun
Consigliere regionale e ai soggetti di cui all'art. 12. 
    2. L'iniziativa legislativa e' esercitata mediante  presentazione
al presidente del consiglio di progetti di legge redatti in  articoli
e illustrati da una  relazione  descrittiva  nonche',  se  comportano
spese  a  carico   del   bilancio   regionale,   da   una   relazione
tecnico-finanziaria. 
    3.  Le  proposte  di  legge  presentate  al  consiglio  regionale
decadono con la fine della legislatura, salvo  quelle  di  iniziativa
popolare e di iniziativa dei consigli comunali e provinciali. 
    4. E' riservato alla Giunta regionale  il  potere  di  iniziativa
legislativa in materia di leggi di bilancio e  di  legge  finanziaria
regionale.