Art. 24.
Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna
1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle
aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in
coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi
regionali in favore della popolazione dei territori montani), le
seguenti linee di intervento:
a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della
produttivita' e funzionalita' degli alpeggi e dei pascoli montani;
b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e
zootecniche;
c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle
attrezzature per il lavoro nei campi e per le attivita' di stalla;
d) introduzione di attivita' agricole e zootecniche che
valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali
e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitivita'
economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di
trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni
agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore
lattiero-caseario;
f) promozione e valorizzazione delle produzioni;
g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti
rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attivita'
agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati
con energie rinnovabili;
h) sviluppo delle attivita' agrituristiche o comunque legate alla
fruizione degli ambienti naturali;
i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di
sistemazione idrualico-forestale.
2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:
a) le aziende agricole;
b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra
proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;
c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;
d) le comunita' montane, i comuni, gli enti morali e senza fini
di lucro.
3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse
collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, cosi' come
definiti con deliberazione della Giunta regionale.
4. Le comunita' montane e i comuni classificati montani possono
stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di
protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole
opere e attivita' di sistemazione e manutenzione del territorio
montano.
5. Sono conferite alle comunita' montane le funzioni
amministrative riguardanti il presente articolo.