Art. 24.

         Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna



   1.  Al  fine  di  assicurare  il potenziamento e lo sviluppo delle
aziende  agricole  ubicate  nelle  aree  montane  sono  promosse,  in
coerenza  con  la  legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi
regionali  in  favore  della  popolazione  dei territori montani), le
seguenti linee di intervento:
    a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della
produttivita' e funzionalita' degli alpeggi e dei pascoli montani;
    b)  razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e
zootecniche;
    c)  adeguamento  e  modernizzazione  del  parco  macchine e delle
attrezzature per il lavoro nei campi e per le attivita' di stalla;
    d)   introduzione   di   attivita'  agricole  e  zootecniche  che
valorizzino  le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali
e  le tradizioni locali della montagna, che presentino competitivita'
economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco;
    e)   riqualificazione   e   modernizzazione   dei   processi   di
trasformazione,  conservazione e commercializzazione delle produzioni
agro-zootecniche,    con    particolare    riferimento   al   settore
lattiero-caseario;
    f) promozione e valorizzazione delle produzioni;
    g)   realizzazione,  sistemazione  e  adeguamento  di  acquedotti
rurali,   elettrodotti   e   strade   al   servizio  delle  attivita'
agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati
con energie rinnovabili;
    h) sviluppo delle attivita' agrituristiche o comunque legate alla
fruizione degli ambienti naturali;
    i)  manutenzione  delle  aree  boscate  e  di  piccole  opere  di
sistemazione idrualico-forestale.
   2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1:
    a) le aziende agricole;
    b)  le  cooperative,  i consorzi e le associazioni costituite tra
proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi;
    c) le amministrazioni separate di beni di uso civico;
    d)  le  comunita' montane, i comuni, gli enti morali e senza fini
di lucro.
   3.   Sono   riconosciuti  e  remunerati  i  servizi  di  interesse
collettivo  prestati dagli operatori agricoli di montagna, cosi' come
definiti con deliberazione della Giunta regionale.
   4.  Le  comunita'  montane e i comuni classificati montani possono
stipulare  con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di
protezione  territoriale  e  ambientale  per  l'esecuzione di piccole
opere  e  attivita'  di  sistemazione  e  manutenzione del territorio
montano.
   5.   Sono   conferite   alle   comunita'   montane   le   funzioni
amministrative riguardanti il presente articolo.