Art. 24. Interventi a sostegno dell'agricoltura in montagna 1. Al fine di assicurare il potenziamento e lo sviluppo delle aziende agricole ubicate nelle aree montane sono promosse, in coerenza con la legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani), le seguenti linee di intervento: a) miglioramento dell'efficienza delle strutture agricole e della produttivita' e funzionalita' degli alpeggi e dei pascoli montani; b) razionalizzazione e miglioramento delle produzioni agricole e zootecniche; c) adeguamento e modernizzazione del parco macchine e delle attrezzature per il lavoro nei campi e per le attivita' di stalla; d) introduzione di attivita' agricole e zootecniche che valorizzino le caratteristiche, le risorse produttive e territoriali e le tradizioni locali della montagna, che presentino competitivita' economica e si prestino a trasformazioni tecnologiche in loco; e) riqualificazione e modernizzazione dei processi di trasformazione, conservazione e commercializzazione delle produzioni agro-zootecniche, con particolare riferimento al settore lattiero-caseario; f) promozione e valorizzazione delle produzioni; g) realizzazione, sistemazione e adeguamento di acquedotti rurali, elettrodotti e strade al servizio delle attivita' agro-silvo-pastorali, realizzazione di impianti energetici alimentati con energie rinnovabili; h) sviluppo delle attivita' agrituristiche o comunque legate alla fruizione degli ambienti naturali; i) manutenzione delle aree boscate e di piccole opere di sistemazione idrualico-forestale. 2. Possono beneficiare dei contributi di cui al comma 1: a) le aziende agricole; b) le cooperative, i consorzi e le associazioni costituite tra proprietari di terreni agricoli, di boschi e di alpeggi; c) le amministrazioni separate di beni di uso civico; d) le comunita' montane, i comuni, gli enti morali e senza fini di lucro. 3. Sono riconosciuti e remunerati i servizi di interesse collettivo prestati dagli operatori agricoli di montagna, cosi' come definiti con deliberazione della Giunta regionale. 4. Le comunita' montane e i comuni classificati montani possono stipulare con imprenditori agricoli singoli o associati contratti di protezione territoriale e ambientale per l'esecuzione di piccole opere e attivita' di sistemazione e manutenzione del territorio montano. 5. Sono conferite alle comunita' montane le funzioni amministrative riguardanti il presente articolo.