Art. 26.

        Protezione e valorizzazione delle superfici forestali



   1.  Sono  incentivati  gli  interventi  di  sviluppo  del  settore
forestale   finalizzati  a  valorizzare  le  funzioni  relative  alla
protezione  dei  versanti,  degli alvei fluviali e delle sponde, alla
difesa  della  biodiversita', alla produzione di beni forestali, alla
tutela  dell'occupazione nelle aree montane, alla protezione e tutela
del paesaggio e dell'ambiente.
   2.  Per  la  realizzazione  degli interventi di cui al comma 1 gli
enti  competenti  si avvalgono, ove possibile, delle aziende agricole
ubicate  nel  territorio  di  competenza,  nonche'  dei  consorzi  di
proprietari quali i consorzi forestali.
   3. Sono ammissibili a finanziamento secondo modalita' definite con
deliberazione della Giunta regionale:
    a) gli interventi finalizzati alla protezione dei terreni boscati
da danni di natura biotica e abiotica e in particolare:
     1)  il  risanamento  da  attacchi  da  parte  di  insetti, altri
animali, funghi e altri agenti biotici;
     2) il risanamento da danni causati da eventi climatici di natura
eccezionale o da incendi boschivi;
     3) le sistemazioni idraulico-forestali;
     4) la difesa dagli incendi boschivi;
    b)   gli   interventi   finalizzati   alla  valorizzazione  delle
produzioni  forestali  e  alla difesa dell'occupazione forestale e in
particolare:
     1)  la  realizzazione  della viabilita' di servizio forestale, i
rimboschimenti  e  il  miglioramento  delle  superfici  forestali  se
previsti da piani di assestamento generali o particolari;
     2)   la  realizzazione  di  piani  di  assestamento  generali  e
particolari;
     3)  l'ammodernamento delle dotazioni e delle strutture aziendali
delle  ditte  di  utilizzazione  boschiva  e  delle  imprese di prima
trasformazione del legname;
     4)  le  iniziative  di valorizzazione delle produzioni forestali
minori, quali, ad esempio, funghi, tartufi, castagne, piccoli frutti;
     5)  le  forme  di  assistenza  tecnica  destinate  alla corretta
esecuzione  degli interventi di miglioramento e rimboschimento, delle
utilizzazioni forestali, a favore dei proprietari pubblici e privati;
    c)  gli  interventi  finalizzati  alla difesa dell'ambiente e del
paesaggio forestale e in particolare:
     1)   le   iniziative   finalizzate   alla   fruizione   a  scopo
turistico-ricreativo  degli  spazi  forestali  e  alla valorizzazione
degli  aspetti  culturali  e storici riguardanti l'utilizzo antropico
delle superfici forestali;
     2)  gli  interventi  di  riequipaggiamento arboreo dell'ambiente
rurale;
     3)  la  manutenzione,  cura  e  conservazione  di  mulattiere  e
sentieri,  strade  agro-silvo-pastorali,  boschi,  sponde  dei  corsi
d'acqua  appartenenti  al reticolo idrografico minore ubicati in aree
montane;
     4) le opere e gli interventi di supporto e ausilio nei confronti
della fauna selvatica e ittica;
     5)  gli  interventi  per  il  recupero,  il  miglioramento  e il
ripristino  dei  boschi  e  delle  formazioni  naturali  degli  alvei
fluviali e golenali di pianura;
     6)  la  predisposizione  di  ricerche  e  guide  specifiche,  la
realizzazione di materiale divulgativo.