Art. 38 
 
                            Autogestione 
       (Articoli 32, 33, 34 e 35, legge regionale n. 91/1983) 
 
    1. Gli enti gestori favoriscono e  promuovono  l'autogestione  da
parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi  comuni  e
della manutenzione degli immobili, fornendo  alle  gestioni  autonome
l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la  loro
costituzione e per il corretto funzionamento. 
    2. Per gli stabili ultimati prima del 24  dicembre  1983,  l'ente
gestore autorizza la gestione autonoma  qualora  venga  richiesta  da
almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in  tal  caso
l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di  tutti  gli
assegnatari. 
    3. L'ente gestore puo' motivatamente deliberare di non dare corso
alla  gestione  autonoma   nel   caso   si   presentino   particolari
difficolta', ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso  di
cattivo funzionamento. 
    4. La cessazione della gestione autonoma  prevista  dal  comma  2
puo' essere richiesta con motivata deliberazione dell'assemblea degli
assegnatari; l'ente gestore delibera in  merito  alla  richiesta  nei
sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta. 
    5. La gestione autonoma si riferisce a  tutti  o  ad  alcuno  dei
servizi indicati dall'art. 32, comma 1,  e  puo'  estendersi,  previa
autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego parziale o totale delle
quote per la manutenzione degli stabili. 
    6. Le gestioni autonome sono costituite  mediante  convenzione  e
sono  disciplinate  da  apposito  regolamento   approvato   dall'ente
gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari. 
    7.  La  Giunta  regionale,  sentita  la  competente   commissione
consiliare, stabilisce i criteri per la stesura  del  regolamento  di
cui al comma 6. 
    8. Gli assegnatari in gestione autonoma  sono  tenuti  a  versare
all'ente gestore il canone nella misura prevista dall'art.  31  e  le
spese  per  i  servizi  previste  dall'art.  32,  detratte  le  somme
riferentesi ai servizi autogestiti  e  la  relativa  quota  di  spese
generali e  di  amministrazione,  determinata  dall'ente  gestore  in
relazione  all'ampiezza  dei  contenuti  dell'autogestione,   ed   in
conformita' con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale  ai  sensi
del comma 7. 
    9. L'assegnatario corrisponde alla  gestione  autonoma  le  somme
dovute per i  servizi  autogestiti  con  le  modalita'  previste  dal
regolamento di cui al comma 6. 
    10. L'assegnatario moroso nei confronti della  gestione  autonoma
e' considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e  pertanto
perseguibile ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6. 
    11. Nel caso che l'autogestione  comprenda  la  manutenzione,  le
gestioni autonome formano programmi  pluriennali  di  intervento,  da
attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui
al comma 6. 
    12. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore  e
sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo  il  quale,
in caso di  inadempienza  da  parte  della  gestione  autonoma,  puo'
eseguire direttamente le opere previste nei programmi di  intervento,
e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla
gestione suddetta. 
    13. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo  vincolato
alla specifica destinazione degli interventi manutentivi,  nel  quale
confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in  gestione  autonoma
sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento  di  cui
al comma 6. 
    14.  Ogni  gestione  autonoma  preleva  dal  fondo  la  somma  da
utilizzare per interventi manutentivi  in  misura  non  superiore  al
volume  complessivo  dei  versamenti  effettuati  dagli   assegnatari
facenti parte della gestione medesima. 
    15. L'ente gestore puo' autorizzare prelievi anche eccedenti tale
limite nel caso  di  interventi  manutentivi  necessari  ed  urgenti,
stabilendo le modalita' di  copertura  della  spesa  da  parte  della
gestione autonoma.