Art. 38 Autogestione (Articoli 32, 33, 34 e 35, legge regionale n. 91/1983) 1. Gli enti gestori favoriscono e promuovono l'autogestione da parte degli assegnatari dei servizi accessori, degli spazi comuni e della manutenzione degli immobili, fornendo alle gestioni autonome l'assistenza tecnica, amministrativa, legale, necessaria per la loro costituzione e per il corretto funzionamento. 2. Per gli stabili ultimati prima del 24 dicembre 1983, l'ente gestore autorizza la gestione autonoma qualora venga richiesta da almeno il 60 per cento degli assegnatari dello stabile; in tal caso l'autorizzazione ha efficacia vincolante nei confronti di tutti gli assegnatari. 3. L'ente gestore puo' motivatamente deliberare di non dare corso alla gestione autonoma nel caso si presentino particolari difficolta', ovvero di interromperla in qualsiasi momento in caso di cattivo funzionamento. 4. La cessazione della gestione autonoma prevista dal comma 2 puo' essere richiesta con motivata deliberazione dell'assemblea degli assegnatari; l'ente gestore delibera in merito alla richiesta nei sessanta giorni successivi all'adozione della deliberazione suddetta. 5. La gestione autonoma si riferisce a tutti o ad alcuno dei servizi indicati dall'art. 32, comma 1, e puo' estendersi, previa autorizzazione dell'ente gestore, all'impiego parziale o totale delle quote per la manutenzione degli stabili. 6. Le gestioni autonome sono costituite mediante convenzione e sono disciplinate da apposito regolamento approvato dall'ente gestore, sentite le organizzazioni degli assegnatari. 7. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, stabilisce i criteri per la stesura del regolamento di cui al comma 6. 8. Gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare all'ente gestore il canone nella misura prevista dall'art. 31 e le spese per i servizi previste dall'art. 32, detratte le somme riferentesi ai servizi autogestiti e la relativa quota di spese generali e di amministrazione, determinata dall'ente gestore in relazione all'ampiezza dei contenuti dell'autogestione, ed in conformita' con i criteri stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi del comma 7. 9. L'assegnatario corrisponde alla gestione autonoma le somme dovute per i servizi autogestiti con le modalita' previste dal regolamento di cui al comma 6. 10. L'assegnatario moroso nei confronti della gestione autonoma e' considerato tale anche nei confronti dell'ente gestore e pertanto perseguibile ai sensi dell'art. 34, commi 5 e 6. 11. Nel caso che l'autogestione comprenda la manutenzione, le gestioni autonome formano programmi pluriennali di intervento, da attuarsi secondo progetti annuali e sulla base del regolamento di cui al comma 6. 12. I programmi ed i progetti sono approvati dall'ente gestore e sono controllati nella loro attuazione dall'ente medesimo il quale, in caso di inadempienza da parte della gestione autonoma, puo' eseguire direttamente le opere previste nei programmi di intervento, e comunque i lavori necessari ed urgenti, ed addebitarne i costi alla gestione suddetta. 13. Presso ogni ente gestore viene costituito un fondo vincolato alla specifica destinazione degli interventi manutentivi, nel quale confluiscono le quote che tutti gli assegnatari in gestione autonoma sono tenuti a versare nella misura stabilita dal regolamento di cui al comma 6. 14. Ogni gestione autonoma preleva dal fondo la somma da utilizzare per interventi manutentivi in misura non superiore al volume complessivo dei versamenti effettuati dagli assegnatari facenti parte della gestione medesima. 15. L'ente gestore puo' autorizzare prelievi anche eccedenti tale limite nel caso di interventi manutentivi necessari ed urgenti, stabilendo le modalita' di copertura della spesa da parte della gestione autonoma.