Art. 39 
 
                     Partecipazione dell'utenza 
              (Art. 35-bis, legge regionale n. 91/1983) 
 
    1. I comuni e  gli  enti  gestori  promuovono  e  favoriscono  la
partecipazione degli  assegnatari  alla  gestione  degli  alloggi  ed
assicurano le necessarie informazioni sia agli utenti sia  alle  loro
organizzazioni sindacali. 
    2. La Regione favorisce altresi' la partecipazione  degli  utenti
alla formazione  dei  programmi  di  edilizia  residenziale  pubblica
tramite preventiva consultazione delle organizzazioni  sindacali  dei
lavoratori e degli assegnatari. 
    3.  Gli   assegnatari   hanno   facolta'   di   incaricare,   con
comunicazione scritta, gli enti gestori della riscossione della quota
mensile di adesione all'organizzazione  sindacale  prescelta.  L'ente
gestore effettua almeno trimestralmente, a  titolo  non  oneroso,  il
versamento con rendiconto delle somme  riscosse  alle  organizzazioni
sindacali cui competono. 
    4. Comuni ed enti gestori riconoscono e promuovono il diritto  di
riunione degli utenti e delle loro  organizzazioni  sindacali,  anche
concedendo opportuni spazi, in forma sia temporanea che permanente, a
canone agevolato. 
    5. Quanto disposto dal  presente  articolo  e'  attuato  mediante
protocolli di intesa tra enti  gestori  ed  organizzazioni  sindacali
degli utenti.