Art. 50 
 
                         Norme di attuazione 
               della programmazione regionale unitaria 
 
    1. Il governo della Regione provvede, per quanto  di  competenza,
sulla base  degli  indirizzi  programmatici  espressi  dall'assemblea
regionale siciliana, alla definizione delle  politiche  di  sviluppo,
dei contenuti del documento unitario  di  programmazione,  (DUP)  dei
programmi operativi regionali, degli strumenti  di  attuazione  della
politica regionale  e  degli  altri  strumenti  di  attuazione  della
programmazione  regionale  unitaria   definita   nel   documento   di
programmazione economico-finanziaria (DPEF). 
    2.  Costituiscono  attuazione  della   programmazione   regionale
unitaria i programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui  al
regolamento (CE) n. 1083/2006, il programma di  sviluppo  rurale  per
l'obiettivo di cui al regolamento (CE)  n.  1698/2005,  il  programma
operativo fondo europeo per  la  pesca  per  l'obiettivo  di  cui  al
regolamento (CE) n. 1198/2006, il programma di utilizzo delle risorse
del fondo per le  aree  sottoutilizzate  come  previsto  dal  CIPE  e
rientrante  nella  competenza  regionale   nonche'   gli   interventi
settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il  DUP
della Regione e' lo strumento strategico  di  coordinamento  di  tale
programmazione. 
    3. Gli atti e documenti che attuano la  programmazione  regionale
unitaria, compresi gli atti inerenti alla ripartizione finanziaria di
risorse per i diversi obiettivi e linee di intervento, sono approvati
dalla giunta regionale, previo parere della  commissione  bilancio  e
della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita'
dell'Unione europea, dell'assemblea regionale siciliana, da  rendersi
nei termini previsti dal regolamento interno, circa la loro  coerenza
con il quadro finanziario dei documenti di programmazione di  cui  al
comma 1. 
    4.  Le  risorse  relative  alla  programmazione  integrata   sono
iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma  in  sede
di approvazione del bilancio stesso ovvero con le  modalita'  di  cui
all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n.  47  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    5. Fermo restando  quanto  stabilito  dall'art.  11  della  legge
regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni
le  amministrazioni  possono  assumere  obbligazioni   giuridicamente
vincolanti  nei  limiti  delle  risorse  finanziarie   previste   nei
documenti che approvano programmi comunitari o  nazionali  sempreche'
le relative spese  in  conto  capitale  siano  riferite  ad  opere  e
interventi ripartiti in piu' esercizi. 
    6.  I  provvedimenti  amministrativi  di  cui  al  comma  4  sono
comunicati  alla  commissione   bilancio   dell'assemblea   regionale
siciliana per via telematica. 
    7.  Con  cadenza  almeno  semestrale  il  governo  della  Regione
riferisce all'assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione
dei  programmi  operativi  regionali  e  degli  altri  strumenti   di
attuazione della programmazione regionale integrata. 
    8. Gli  atti  relativi  agli  adempimenti  per  l'attuazione  dei
programmi  operativi  costituiscono  obiettivi   prioritari   per   i
dirigenti.