Art. 50 Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria 1. Il governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del documento unitario di programmazione, (DUP) dei programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF). 2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il programma di sviluppo rurale per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma operativo fondo europeo per la pesca per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il programma di utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonche' gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione e' lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione. 3. Gli atti e documenti che attuano la programmazione regionale unitaria, compresi gli atti inerenti alla ripartizione finanziaria di risorse per i diversi obiettivi e linee di intervento, sono approvati dalla giunta regionale, previo parere della commissione bilancio e della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' dell'Unione europea, dell'assemblea regionale siciliana, da rendersi nei termini previsti dal regolamento interno, circa la loro coerenza con il quadro finanziario dei documenti di programmazione di cui al comma 1. 4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalita' di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni. 5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreche' le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in piu' esercizi. 6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla commissione bilancio dell'assemblea regionale siciliana per via telematica. 7. Con cadenza almeno semestrale il governo della Regione riferisce all'assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione dei programmi operativi regionali e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale integrata. 8. Gli atti relativi agli adempimenti per l'attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.