Art. 51 Programmi comuni fra piu' amministrazioni 1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra i rami dell'amministrazione, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o piu' aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorche' non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti. 2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale sono accreditate le somme e determinano la durata tassativa dell'accordo. 3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonche', in quanto compatibili, le modalita' di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. 4. Ove all'accordo partecipino piu' rami dell'amministrazione regionale, la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 3 e' effettuata dal ramo dell'amministrazione cui e' affidata la gestione diretta dell'intervento.