Art. 51 
 
              Programmi comuni fra piu' amministrazioni 
 
    1. Ove, per la realizzazione di  programmi  o  di  interventi  di
comune   interesse,   siano   stipulati   accordi    fra    i    rami
dell'amministrazione, tra la Regione ed altre  amministrazioni,  enti
ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono
essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli  accordi,
una o  piu'  aperture  di  credito,  anche  su  diversi  capitoli  di
bilancio, a favore di un  unico  funzionario  delegato,  titolare  di
pubbliche funzioni ancorche' non dipendente  regionale,  responsabile
dell'attuazione  del  programma  o  degli  interventi.   Analogamente
provvedono,  nei  confronti  del  medesimo  funzionario,   le   altre
amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo,
secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti. 
    2. Gli accordi di cui  al  comma  1  individuano  il  funzionario
responsabile, al quale sono accreditate le  somme  e  determinano  la
durata tassativa dell'accordo. 
    3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una
gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato  presenta  il
rendiconto  annuale   alle   amministrazioni,   enti   ed   organismi
partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di
gestione,  nonche',  in   quanto   compatibili,   le   modalita'   di
presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati. 
    4. Ove all'accordo  partecipino  piu'  rami  dell'amministrazione
regionale, la verifica amministrativa e contabile del  rendiconto  di
cui al comma 3 e' effettuata dal  ramo  dell'amministrazione  cui  e'
affidata la gestione diretta dell'intervento.