Art. 52 Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013 1. Al fine di realizzare l'obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo del fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013. 2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013. 3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell'autorita' di gestione, l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti. 4. L'autorita' di gestione, verificata la compatibilita' con il piano finanziario del programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio. 5. Per gli interventi la cui attuazione e' prevista tramite organismi intermedi, l'autorita' di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilita' delegante, verificata la compatibilita' con il piano finanziario, chiede alla ragioneria generale della Regione l'iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all'organismo intermedio per l'avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti. 6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'autorita' di gestione al momento dell'ammissione a finanziamento e nella misura dell'80 per cento dell'importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell'anticipazione e dell'acconto. L'iscrizione del saldo e' effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell'autorita' di gestione. 7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il programma operativo FSE. 8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'autorita' di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione. 9. Ai fini del monitoraggio e' utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato «Caronte», sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonche' per il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS). 10. Alla commissione bilancio ed alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attivita' della Unione europea, dell'assemblea regionale siciliana, e' fornito semestralmente dalle rispettive autorita' di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi. 11. Al fine del coordinamento delle attivita' di cui al comma 10, nonche' della predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l'autorita' di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi. L'autorita' di certificazione trasmette alla ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate. 12. Per l'assistenza tecnica del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attivita' nella competenza del dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell'asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell'assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell'amministrazione regionale che richiedono l'assistenza tecnica ed attuano gli interventi.