Art. 16 
 
                Ambito di applicazione e definizioni 
 
    1. La presente sezione disciplina l'esercizio  del  commercio  su
aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale. 
    2. Ai fini della presente sezione si intendono per: 
      a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci
al dettaglio e la somministrazione di alimenti e  bevande  effettuate
sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio  lacuale,  o  sulle
aree  private  delle  quali  il  comune  abbia   la   disponibilita',
attrezzate o meno, coperte o scoperte; 
      b) aree pubbliche, le strade, i  canali,  le  piazze,  comprese
quelle di proprieta' privata, gravate da  servitu'  di  passaggio  ed
ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; 
      c) posteggio, la parte di area pubblica o privata  della  quale
il comune abbia la disponibilita',  che  viene  data  in  concessione
all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale; 
      d) mercato, l'area pubblica o privata  della  quale  il  comune
abbia la disponibilita', composta da almeno tre posteggi,  attrezzata
o meno, destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti
i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di  merci
al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione
di pubblici servizi; 
      e) fiera, la manifestazione caratterizzata  dall'afflusso,  nei
giorni stabiliti, sulle aree  pubbliche  o  private  delle  quali  il
comune  abbia  la  disponibilita',  di   operatori   autorizzati   ad
esercitare  il  commercio  su  aree  pubbliche,   in   occasione   di
particolari ricorrenze, eventi o festivita'; 
      f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte
che l'operatore si e' presentato in tale manifestazione, prescindendo
dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'; 
      g) presenze effettive in un mercato o in una fiera,  il  numero
delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato  l'attivita'
in tale manifestazione.