Art. 16 Ambito di applicazione e definizioni 1. La presente sezione disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche nel rispetto della normativa comunitaria e statale. 2. Ai fini della presente sezione si intendono per: a) commercio su aree pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio lacuale, o sulle aree private delle quali il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o scoperte; b) aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprieta' privata, gravate da servitu' di passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico; c) posteggio, la parte di area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita' commerciale; d) mercato, l'area pubblica o privata della quale il comune abbia la disponibilita', composta da almeno tre posteggi, attrezzata o meno, destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi; e) fiera, la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti, sulle aree pubbliche o private delle quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festivita'; f) presenze in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale manifestazione, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attivita'; g) presenze effettive in un mercato o in una fiera, il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato l'attivita' in tale manifestazione.