Art. 17 
 
                         Funzioni regionali 
 
    1. Il Consiglio regionale, su proposta  della  Giunta  regionale,
definisce, con cadenza triennale, gli  obiettivi  di  presenza  e  di
sviluppo delle aree mercatali e del  commercio  esercitato  in  forma
itinerante  tenendo  conto  delle  altre  forme  distributive,  della
propensione  al  consumo  della  popolazione  e  della  qualita'  del
servizio da rendere al consumatore. 
    2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per  l'individuazione
delle aree mercatali e fieristiche e  provvede,  nel  rispetto  delle
competenze  degli  enti  locali,  agli   ulteriori   adempimenti   di
disciplina del commercio su aree pubbliche e  al  monitoraggio  della
rete  distributiva  avvalendosi  anche  delle  CCIAA,  con   apposita
convenzione, con oneri a carico della Regione.