Art. 17 Funzioni regionali 1. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, definisce, con cadenza triennale, gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle aree mercatali e del commercio esercitato in forma itinerante tenendo conto delle altre forme distributive, della propensione al consumo della popolazione e della qualita' del servizio da rendere al consumatore. 2. La Giunta regionale fornisce indicazioni per l'individuazione delle aree mercatali e fieristiche e provvede, nel rispetto delle competenze degli enti locali, agli ulteriori adempimenti di disciplina del commercio su aree pubbliche e al monitoraggio della rete distributiva avvalendosi anche delle CCIAA, con apposita convenzione, con oneri a carico della Regione.