Art. 18 
 
            Riconoscimento dei mercati di valenza storica 
              o di particolare pregio su aree pubbliche 
 
    1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il
mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica  o
di  particolare  pregio  architettonico,  urbanistico,  merceologico,
culturale o sociale. 
    2.  La  Giunta  regionale,  previo   parere   della   commissione
consiliare competente: 
      a) stabilisce i requisiti, le modalita' e le procedure  per  il
riconoscimento dei  mercati  di  valenza  storica  o  di  particolare
pregio; 
      b)  procede  al  loro  riconoscimento  su  segnalazione   delle
associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori,  delle
CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco; 
      c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni
volte alla loro promozione e valorizzazione. 
    3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati  di  valenza
storica  o  di  particolare  pregio  adottano  le   misure   atte   a
salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.