Art. 18 Riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio su aree pubbliche 1. La Regione favorisce la qualificazione, la valorizzazione e il mantenimento delle aree mercatali e dei mercati di valenza storica o di particolare pregio architettonico, urbanistico, merceologico, culturale o sociale. 2. La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente: a) stabilisce i requisiti, le modalita' e le procedure per il riconoscimento dei mercati di valenza storica o di particolare pregio; b) procede al loro riconoscimento su segnalazione delle associazioni di categoria, delle associazioni dei consumatori, delle CCIAA e degli enti locali e gestisce il relativo elenco; c) individua, in collaborazione con i comuni, specifiche azioni volte alla loro promozione e valorizzazione. 3. I comuni sul cui territorio si svolgono i mercati di valenza storica o di particolare pregio adottano le misure atte a salvaguardarne le caratteristiche anche merceologiche.