Art. 19 
 
             Forme di consultazione delle parti sociali 
 
    1. Nei comuni  con  popolazione  residente  superiore  ai  15.000
abitanti e' istituita una  commissione  consultiva  presieduta  dallo
stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle
associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle
imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune
interessato. 
    2. Nei  comuni  con  popolazione  residente  inferiore  a  15.000
abitanti puo' essere istituita la commissione  di  cui  al  comma  1.
Qualora  le  commissioni  non  siano  istituite,  i  comuni   sentono
obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1  sulle  questioni
di cui al comma 4. 
    3. Le commissioni di cui  ai  commi  1  e  2  sono  nominate  dal
sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di  durata  in
carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal
sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1. 
    4. Le commissioni sono sentite in riferimento: 
      a) alla programmazione dell'attivita'; 
      b) alla definizione dei criteri generali per la  determinazione
delle  aree  da  destinarsi  all'esercizio  del  commercio  su   aree
pubbliche e del relativo numero di posteggi; 
      c)   alla   istituzione,   soppressione   e    spostamento    o
ristrutturazione dei mercati e delle fiere; 
      d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi
e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico; 
      e) alla predisposizione dei regolamenti e degli  atti  comunali
aventi ad oggetto l'attivita' di commercio su aree pubbliche.