Art. 19 Forme di consultazione delle parti sociali 1. Nei comuni con popolazione residente superiore ai 15.000 abitanti e' istituita una commissione consultiva presieduta dallo stesso sindaco o da un suo delegato composta dai rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti, dai rappresentanti delle imprese commerciali su aree pubbliche e dai rappresentanti del comune interessato. 2. Nei comuni con popolazione residente inferiore a 15.000 abitanti puo' essere istituita la commissione di cui al comma 1. Qualora le commissioni non siano istituite, i comuni sentono obbligatoriamente le associazioni di cui al comma 1 sulle questioni di cui al comma 4. 3. Le commissioni di cui ai commi 1 e 2 sono nominate dal sindaco. I criteri di designazione, di rappresentanza, di durata in carica e di funzionamento delle citate commissioni sono stabiliti dal sindaco sentiti i soggetti di cui al comma 1. 4. Le commissioni sono sentite in riferimento: a) alla programmazione dell'attivita'; b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi; c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere; d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione del suolo pubblico; e) alla predisposizione dei regolamenti e degli atti comunali aventi ad oggetto l'attivita' di commercio su aree pubbliche.