Art. 20 Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' 1. Non possono esercitare l'attivita' di commercio su aree pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: a) abbiano riportato una condanna con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; b) abbiano riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui ai titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro II, del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina; c) abbiano riportato due o piu' condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita') o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere), ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza o sottoposti a misure di sicurezza. 2. L'accertamento delle condizioni di cui al comma 1 e' effettuato sulla base della normativa vigente. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), il divieto di esercitare l'attivita' permane per la durata di tre anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia in altro modo estinta. Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell'attivita'. 4. L'esercizio dell'attivita' di vendita, relativamente al settore merceologico alimentare, e' consentito a chi sia in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il commercio relativo al settore merceologico alimentare istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' di vendita nel settore merceologico alimentare in qualita' di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge, parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'Istituto nazionale previdenza sociale; c) essere stato iscritto al registro esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426 (Disciplina del commercio), per uno o piu' gruppi merceologici individuati all'articolo 12, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina del commercio). 5. L'autorizzazione all'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti previsti per l'una e per l'altra attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio. 6. Per i cittadini di Paesi membri dell'Unione europea l'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma 4 e' effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 (Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania). Per i cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di cui al comma 4 e' effettuata dal comune nel rispetto delle normative internazionali e nazionali, nonche' degli indirizzi di programmazione regionale. 7. Nel caso di societa' il possesso dei requisiti di cui al comma 4 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona specificamente preposta o delegata all'attivita' commerciale. 8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la durata e le materie del corso professionale di cui al comma 4, lettera a), individuando le materie idonee a consentire l'apprendimento delle disposizioni relative alla tutela della salute, alla sicurezza e all'informazione del consumatore finale e garantendone l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti idonei; a tal fine sono prioritariamente considerate le CCIAA, le associazioni imprenditoriali piu' rappresentative ai sensi della normativa statale vigente e gli enti e le societa' da esse costituiti. 9. La Giunta regionale stabilisce altresi' l'organizzazione, la durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare il livello professionale o la qualificazione degli operatori, con particolare riferimento alle normative in materia di tutela dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.