Art. 20 
 
             Requisiti per lo svolgimento dell'attivita' 
 
    1. Non  possono  esercitare  l'attivita'  di  commercio  su  aree
pubbliche, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro che: 
      a) abbiano riportato  una  condanna  con  sentenza  passata  in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che  sia  stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; 
      b) abbiano riportato una condanna a pena  detentiva,  accertata
con sentenza passata in giudicato, per uno  dei  delitti  di  cui  ai
titoli II, VII, capo II, e VIII, del libro  II,  del  codice  penale,
ovvero  di   ricettazione,   riciclaggio,   insolvenza   fraudolenta,
bancarotta fraudolenta,  usura,  sequestro  di  persona  a  scopo  di
estorsione, rapina; 
      c) abbiano riportato due o piu' condanne a pena detentiva  o  a
pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio
dell'attivita', accertate con sentenza passata in giudicato, per  uno
dei delitti previsti dagli articoli 441, 442, 444, 513, 513-bis, 515,
516 e 517 del codice penale o per delitti di frode nella preparazione
o nel commercio degli alimenti previsti da leggi speciali; 
      d) siano stati sottoposti ad una delle misure di prevenzione di
cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di  prevenzione  nei
confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica
moralita') o nei cui confronti sia stata applicata una  delle  misure
previste dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni  contro  le
organizzazioni criminali di tipo mafioso,  anche  straniere),  ovvero
siano stati dichiarati  delinquenti  abituali,  professionali  o  per
tendenza o sottoposti a misure di sicurezza. 
    2.  L'accertamento  delle  condizioni  di  cui  al  comma  1   e'
effettuato sulla base della normativa vigente. 
    3. Nelle ipotesi di cui al comma 1,  lettere  a),  b)  e  c),  il
divieto di esercitare l'attivita' permane per la durata di tre anni a
decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata  o  si  sia  in
altro  modo  estinta.  Qualora  sia  stata  concessa  la  sospensione
condizionale della pena, non  si  applica  il  divieto  di  esercizio
dell'attivita'. 
    4.  L'esercizio  dell'attivita'  di  vendita,  relativamente   al
settore merceologico alimentare, e' consentito a chi sia in  possesso
di uno dei seguenti requisiti professionali: 
      a) avere frequentato con esito positivo un corso  professionale
per  il  commercio  relativo  al  settore   merceologico   alimentare
istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni
o dalle Province autonome di Trento e di Bolzano; 
      b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo
quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o  al  dettaglio  di
prodotti alimentari o avere prestato la propria opera, per almeno due
anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attivita' di
vendita nel settore merceologico alimentare in qualita' di dipendente
qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi
di coniuge, parente o affine entro il terzo grado  dell'imprenditore,
in  qualita'  di  coadiutore  familiare,  comprovata  dall'iscrizione
all'Istituto nazionale previdenza sociale; 
      c) essere stato iscritto al registro  esercenti  il  commercio,
previsto  dalla  legge  11  giugno  1971,  n.  426  (Disciplina   del
commercio),  per  uno  o   piu'   gruppi   merceologici   individuati
all'articolo 12, comma 2, lettere  a),  b)  e  c),  del  decreto  del
Ministro dell'industria, del commercio e  dell'artigianato  4  agosto
1988, n. 375 (Norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426,
sulla disciplina del commercio). 
    5. L'autorizzazione all'attivita' di vendita sulle aree pubbliche
dei prodotti  alimentari  abilita  anche  alla  somministrazione  dei
medesimi se il titolare risulta in possesso  dei  requisiti  previsti
per   l'una   e   per   l'altra   attivita'.   L'abilitazione    alla
somministrazione deve risultare da apposita  annotazione  sul  titolo
autorizzatorio. 
    6.  Per  i  cittadini  di  Paesi   membri   dell'Unione   europea
l'accertamento del possesso dei  requisiti  di  cui  al  comma  4  e'
effettuato dal comune sulla base delle disposizioni di cui al decreto
legislativo 9 novembre  2007,  n.  206  (Attuazione  della  direttiva
2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali,
nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate  direttive
sulla libera circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di
Bulgaria e Romania).  Per  i  cittadini  di  Paesi  non  appartenenti
all'Unione europea la verifica del possesso dei requisiti di  cui  al
comma 4  e'  effettuata  dal  comune  nel  rispetto  delle  normative
internazionali e nazionali, nonche' degli indirizzi di programmazione
regionale. 
    7. Nel caso di societa' il possesso dei requisiti di cui al comma
4 e' richiesto con riferimento al legale rappresentante  o  ad  altra
persona specificamente preposta o delegata all'attivita' commerciale. 
    8. La Giunta regionale stabilisce l'organizzazione, la  durata  e
le materie del corso professionale di cui al  comma  4,  lettera  a),
individuando le materie idonee  a  consentire  l'apprendimento  delle
disposizioni relative alla tutela  della  salute,  alla  sicurezza  e
all'informazione    del    consumatore    finale    e    garantendone
l'effettuazione anche tramite  rapporti  convenzionali  con  soggetti
idonei; a tal fine sono prioritariamente  considerate  le  CCIAA,  le
associazioni imprenditoriali  piu'  rappresentative  ai  sensi  della
normativa  statale  vigente  e  gli  enti  e  le  societa'  da   esse
costituiti. 
    9. La Giunta regionale stabilisce altresi'  l'organizzazione,  la
durata e le materie di corsi di formazione finalizzati ad elevare  il
livello  professionale  o  la  qualificazione  degli  operatori,  con
particolare  riferimento  alle  normative  in   materia   di   tutela
dell'ambiente, della sicurezza e del consumatore.