Art. 21 Modalita' di esercizio dell'attivita' 1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto su posteggi dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area purche' in forma itinerante. 2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita, con divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra, nel rispetto delle vigenti normative igienico-sanitarie. E' fatto altresi' divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa giornata e di effettuare la vendita a meno di 250 metri da altro operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come classificati dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in favore della popolazione dei territori montani) e successivi provvedimenti attuativi, che possono disciplinare la materia sulla base delle proprie esigenze. Chiunque violi i divieti di cui al presente comma e' punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6. 3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione per il rilascio dell'autorizzazione e' il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20. 4. Salvo proroga per comprovata necessita', il titolare delle autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro sei mesi dal rilascio, deve iniziare l'attivita' di vendita assolvendo agli obblighi amministrativi, previdenziali, fiscali e assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti. Nei casi di mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attivita' iniziata o a seguito di subingresso, anche di uno solo degli obblighi sopra elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5. 5. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione abilita i titolari della stessa anche all'esercizio dell'attivita' in forma itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui e' stata rilasciata e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale. 6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari della stessa anche alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale ed alla vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. Al medesimo operatore commerciale, persona fisica o societa' di persone, non puo' essere rilasciata piu' di una autorizzazione. 7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 sono rilasciate con riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai requisiti di cui all'articolo 20. 8. L'esercizio del commercio su aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 9. I comuni, avvalendosi anche della collaborazione delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale e delle CCIAA, annualmente verificano, mediante presa d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. 10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite in originale ad ogni richiesta di controllo degli organi di vigilanza. Al fine di agevolare le operazioni di controllo dell'attivita', i comuni devono rilasciare una carta di esercizio nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli operatori e i titoli autorizzatori utilizzati per lo svolgimento dell'attivita' nell'ambito del mercato, della fiera o in forma itinerante. 11. Senza permesso del proprietario o del gestore e' vietato il commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni e nelle autostrade.