Art. 21 
 
                Modalita' di esercizio dell'attivita' 
 
    1. Il commercio su aree pubbliche puo' essere svolto su  posteggi
dati in concessione per dieci anni o su qualsiasi altra area  purche'
in forma itinerante. 
    2. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante  e'  svolto
con  mezzi  mobili  e  con  soste  limitate,  di  norma,   al   tempo
strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita,  con
divieto di posizionare la merce sul terreno o su banchi a terra,  nel
rispetto  delle  vigenti  normative  igienico-sanitarie.   E'   fatto
altresi' divieto di tornare sul medesimo punto nell'arco della stessa
giornata e di effettuare la vendita a meno  di  250  metri  da  altro
operatore itinerante, fatti salvi i comuni montani come  classificati
dalla legge regionale 15 ottobre 2007, n. 25 (Interventi regionali in
favore  della  popolazione  dei  territori  montani)   e   successivi
provvedimenti attuativi, che possono disciplinare  la  materia  sulla
base delle proprie esigenze. Chiunque  violi  i  divieti  di  cui  al
presente comma e' punito con la  sanzione  di  cui  all'articolo  27,
comma 6. 
    3. L'esercizio dell'attivita' di cui al comma 1  e'  soggetto  ad
autorizzazione rilasciata a persone fisiche o a societa'  di  persone
regolarmente costituite secondo le norme vigenti. Condizione  per  il
rilascio dell'autorizzazione e' il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'articolo 20. 
    4. Salvo proroga per comprovata  necessita',  il  titolare  delle
autorizzazioni per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, entro
sei  mesi  dal  rilascio,  deve  iniziare  l'attivita'   di   vendita
assolvendo agli obblighi  amministrativi,  previdenziali,  fiscali  e
assistenziali  previsti  dalle  disposizioni  vigenti.  Nei  casi  di
mancato adempimento ovvero del venire meno, ad attivita' iniziata o a
seguito di subingresso,  anche  di  uno  solo  degli  obblighi  sopra
elencati si applicano le sanzioni di cui all'articolo 27, comma 5. 
    5. L'autorizzazione su posteggi dati  in  concessione  abilita  i
titolari della stessa anche  all'esercizio  dell'attivita'  in  forma
itinerante nell'ambito del territorio della regione in cui  e'  stata
rilasciata e alla partecipazione  alle  fiere  che  si  svolgono  sul
territorio nazionale. 
    6. L'autorizzazione in forma itinerante abilita i titolari  della
stessa anche alla partecipazione  alle  fiere  che  si  svolgono  sul
territorio nazionale ed alla vendita  al  domicilio  del  consumatore
nonche' nei locali ove questi si  trovi  per  motivi  di  lavoro,  di
studio, di cura, di intrattenimento o svago.  Al  medesimo  operatore
commerciale, persona fisica o societa' di persone,  non  puo'  essere
rilasciata piu' di una autorizzazione. 
    7. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6  sono  rilasciate  con
riferimento ai settori merceologici alimentare e non alimentare ed ai
requisiti di cui all'articolo 20. 
    8. L'esercizio del  commercio  su  aree  pubbliche  dei  prodotti
alimentari e' soggetto alle norme comunitarie, nazionali e  regionali
che tutelano le esigenze igienico-sanitarie. 
    9.  I  comuni,  avvalendosi  anche  della  collaborazione   delle
associazioni di  categoria  maggiormente  rappresentative  a  livello
regionale e  delle  CCIAA,  annualmente  verificano,  mediante  presa
d'atto sulle autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6, se per il titolare
della autorizzazione sussistano gli elementi di cui al comma 4. 
    10. Le autorizzazioni di cui ai commi 5 e 6 devono essere esibite
in  originale  ad  ogni  richiesta  di  controllo  degli  organi   di
vigilanza.  Al  fine  di  agevolare  le   operazioni   di   controllo
dell'attivita', i comuni devono rilasciare  una  carta  di  esercizio
nominativa contenente gli elementi di identificazione personale degli
operatori e i titoli  autorizzatori  utilizzati  per  lo  svolgimento
dell'attivita' nell'ambito  del  mercato,  della  fiera  o  in  forma
itinerante. 
    11. Senza permesso del proprietario o del gestore e'  vietato  il
commercio su aree pubbliche negli aeroporti, nelle stazioni  e  nelle
autostrade.