Art. 22 
 
          Condizioni e limiti all'esercizio dell'attivita' 
 
    1. L'attivita' del commercio sulle aree pubbliche e'  subordinata
al rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite  dal  comune
in conformita' ai criteri ed agli indirizzi previsti  dalla  presente
sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17. 
    2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma  itinerante
puo' essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di
viabilita', di carattere igienico sanitario o  per  altri  motivi  di
pubblico interesse. 
    3.  Non  possono  essere  previsti  limitazioni  e  divieti   per
l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree  pubbliche  stabiliti
all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di
operatori in sede fissa. 
    4. Il  comune  individua  le  zone  aventi  valore  archeologico,
storico, artistico e ambientale dove  l'esercizio  del  commercio  su
aree pubbliche e'  vietato  o  limitato  o  sottoposto  a  condizioni
particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in
debito conto  gli  operatori  che  svolgono  l'attivita'  al  momento
dell'entrata in vigore  del  presente  testo  unico,  i  quali  hanno
diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale. 
    5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri
storici  dei  comuni  con  popolazione  superiore   a   cinquantamila
abitanti, nonche' negli ambiti territoriali a forte attrattivita'  di
cui all'articolo 103, comma 13, e' vietato l'esercizio del  commercio
itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati
alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente  comma  e'
punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6. 
    6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente  sezione
nelle aree del demanio lacuale regionale e' soggetto al nulla osta da
parte  delle  competenti   autorita'   regionali   che   stabiliscono
modalita', condizioni, limiti  e  divieti  per  l'accesso  alle  aree
predette  tenendo  in  debito  conto  gli  operatori   che   svolgono
l'attivita' alla data dell'8 aprile 2000. 
    7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il  comune
interdice il commercio su aree pubbliche in  forma  itinerante  nelle
aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 
    8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21,  comma
5, non puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante nel  giorno  e
nelle ore in cui e' concessionario di posteggio. 
    9. In  occasione  delle  fiere  il  comune  puo'  concedere  agli
esercizi di vicinato in sede  fissa  di  vendere  i  propri  prodotti
sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.