Art. 22 Condizioni e limiti all'esercizio dell'attivita' 1. L'attivita' del commercio sulle aree pubbliche e' subordinata al rispetto delle condizioni e delle modalita' stabilite dal comune in conformita' ai criteri ed agli indirizzi previsti dalla presente sezione e dalle disposizioni attuative di cui all'articolo 17. 2. Il commercio su aree pubbliche esercitato in forma itinerante puo' essere oggetto di limitazioni e divieti per comprovati motivi di viabilita', di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. 3. Non possono essere previsti limitazioni e divieti per l'esercizio dell'attivita' di commercio su aree pubbliche stabiliti all'unico fine di creare zone di rispetto a tutela della posizione di operatori in sede fissa. 4. Il comune individua le zone aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale dove l'esercizio del commercio su aree pubbliche e' vietato o limitato o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle zone predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attivita' al momento dell'entrata in vigore del presente testo unico, i quali hanno diritto ad ottenere un posteggio equivalente sul territorio comunale. 5. Nei centri storici di particolare pregio e comunque nei centri storici dei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti, nonche' negli ambiti territoriali a forte attrattivita' di cui all'articolo 103, comma 13, e' vietato l'esercizio del commercio itinerante svolto senza l'ausilio di mezzi o attrezzature finalizzati alla vendita. Chiunque violi il divieto di cui al presente comma e' punito con la sanzione di cui all'articolo 27, comma 6. 6. L'esercizio del commercio disciplinato dalla presente sezione nelle aree del demanio lacuale regionale e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita' regionali che stabiliscono modalita', condizioni, limiti e divieti per l'accesso alle aree predette tenendo in debito conto gli operatori che svolgono l'attivita' alla data dell'8 aprile 2000. 7. Durante lo svolgimento di un mercato o di una fiera il comune interdice il commercio su aree pubbliche in forma itinerante nelle aree circostanti fino ad una distanza di 500 metri. 8. Il titolare dell'autorizzazione di cui all'articolo 21, comma 5, non puo' esercitare l'attivita' in forma itinerante nel giorno e nelle ore in cui e' concessionario di posteggio. 9. In occasione delle fiere il comune puo' concedere agli esercizi di vicinato in sede fissa di vendere i propri prodotti sull'area pubblica antistante l'esercizio commerciale.