Art. 23 
 
           Autorizzazioni su posteggi dati in concessione 
 
    1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei
mercati  e'  rilasciata  dal  comune  sede  del   posteggio   ed   e'
automaticamente  rinnovata  previa  verifica  della  sussistenza  dei
requisiti  stabiliti  dalla  presente  sezione  per  lo   svolgimento
dell'attivita'. 
    2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il
comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da
assegnare in concessione. 
    3. Entro il termine di sessanta giorni  dalla  pubblicazione  gli
interessati  presentano  al  comune  la  domanda  per   il   rilascio
dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di  cui
si richiede la concessione. 
    4. Nella domanda l'interessato dichiara: 
      a) i dati anagrafici e il codice fiscale; 
      b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; 
      c) di non possedere  piu'  di  una  autorizzazione  e  relativa
concessione di posteggi nello stesso mercato; 
      d) la denominazione del  mercato,  il  giorno  di  svolgimento,
l'indicazione  delle  caratteristiche  del   posteggio   chiesto   in
concessione; 
      e) il settore o i settori merceologici. 
    5. Nella formulazione della graduatoria  il  comune  si  attiene,
nell'ordine, ai seguenti criteri di priorita': 
      a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del  singolo
mercato; 
      b) attestato  di  frequenza  ai  corsi  di  formazione  di  cui
all'articolo 20, comma 9; 
      c) anzianita' di iscrizione nel registro delle imprese; 
      d) anzianita' dell'attivita' di  commercio  su  aree  pubbliche
attestata dal registro delle imprese. 
    6. A parita' dei titoli di priorita', la domanda e'  valutata  in
base  all'ordine  cronologico  di  spedizione  o  di  consegna  della
domanda. 
    7. Entro trenta giorni dal termine  per  la  presentazione  delle
domande il comune pubblica la  graduatoria  stilata  sulla  base  dei
criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie e'  ammessa  istanza
di revisione da presentarsi al comune  entro  quindici  giorni  dalla
loro pubblicazione. Sull'istanza  il  comune  si  pronuncia  entro  i
successivi quindici giorni e l'esito della stessa e'  pubblicato  nel
medesimo giorno. 
    8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio  sono
rilasciate in applicazione  della  graduatoria  di  cui  al  comma  7
decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 
    9. I posteggi ubicati in parti del  territorio  comunale  diverse
dalle aree  mercatali,  sono  assegnati  dal  comune  con  criteri  e
modalita' dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale
e regionale vigente. 
    10. Il posteggio nelle fiere  puo'  essere  dato  in  concessione
decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 
    11. Nelle fiere di durata fino a due giornate e' obbligatoria  la
presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore
a  due  giorni  e'  ritenuto  assente  l'operatore  che  utilizzi  il
posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata
di ogni singola edizione.