Art. 23 Autorizzazioni su posteggi dati in concessione 1. L'autorizzazione su posteggi dati in concessione decennale nei mercati e' rilasciata dal comune sede del posteggio ed e' automaticamente rinnovata previa verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente sezione per lo svolgimento dell'attivita'. 2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, il comune provvede alla pubblicazione dei dati concernenti i posteggi da assegnare in concessione. 3. Entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione gli interessati presentano al comune la domanda per il rilascio dell'autorizzazione comunale con le indicazioni del posteggio di cui si richiede la concessione. 4. Nella domanda l'interessato dichiara: a) i dati anagrafici e il codice fiscale; b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; c) di non possedere piu' di una autorizzazione e relativa concessione di posteggi nello stesso mercato; d) la denominazione del mercato, il giorno di svolgimento, l'indicazione delle caratteristiche del posteggio chiesto in concessione; e) il settore o i settori merceologici. 5. Nella formulazione della graduatoria il comune si attiene, nell'ordine, ai seguenti criteri di priorita': a) maggior numero di presenze maturate nell'ambito del singolo mercato; b) attestato di frequenza ai corsi di formazione di cui all'articolo 20, comma 9; c) anzianita' di iscrizione nel registro delle imprese; d) anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestata dal registro delle imprese. 6. A parita' dei titoli di priorita', la domanda e' valutata in base all'ordine cronologico di spedizione o di consegna della domanda. 7. Entro trenta giorni dal termine per la presentazione delle domande il comune pubblica la graduatoria stilata sulla base dei criteri di cui al comma 5. Contro le graduatorie e' ammessa istanza di revisione da presentarsi al comune entro quindici giorni dalla loro pubblicazione. Sull'istanza il comune si pronuncia entro i successivi quindici giorni e l'esito della stessa e' pubblicato nel medesimo giorno. 8. L'autorizzazione e la relativa concessione del posteggio sono rilasciate in applicazione della graduatoria di cui al comma 7 decorsi trenta giorni dalla pubblicazione della medesima. 9. I posteggi ubicati in parti del territorio comunale diverse dalle aree mercatali, sono assegnati dal comune con criteri e modalita' dal medesimo stabiliti nel rispetto della normativa statale e regionale vigente. 10. Il posteggio nelle fiere puo' essere dato in concessione decennale con utilizzo limitato ai giorni di svolgimento della fiera. 11. Nelle fiere di durata fino a due giornate e' obbligatoria la presenza per l'intera manifestazione. Nelle fiere di durata superiore a due giorni e' ritenuto assente l'operatore che utilizzi il posteggio per un periodo di tempo inferiore ai due terzi della durata di ogni singola edizione.