Art. 24 
 
         Autorizzazioni per il commercio in forma itinerante 
 
    1. L'autorizzazione per  il  commercio  in  forma  itinerante  e'
rilasciata dal comune di residenza dell'operatore, se persona fisica,
o da quello della sede legale, se trattasi di societa' di persone. 
    2. Il comune che riceve una domanda che non e' di sua  competenza
la rinvia, entro quindici giorni, al mittente tramite raccomandata. 
    3. Nella domanda l'interessato dichiara: 
      a) i dati anagrafici e il codice fiscale; 
      b) il possesso dei requisiti di cui all'articolo 20; 
      c) il settore o i settori merceologici; 
      d) di non possedere altra autorizzazione in forma itinerante. 
    4. I comuni stabiliscono i termini e le norme procedurali per  la
presentazione  e  l'istruttoria  delle  domande  di  rilascio   della
autorizzazione. 
    5. La domanda di rilascio dell'autorizzazione si intende  accolta
qualora il comune  di  residenza  non  comunichi  all'interessato  il
provvedimento di diniego entro novanta giorni dal suo ricevimento.