Art. 25 Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione 1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto tra vivi o a causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello svolgimento dell'attivita' sempre che sia provato l'effettivo trasferimento dell'azienda ed il subentrante sia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20. 2. La reintestazione dell'autorizzazione su posteggi dati in concessione e' effettuata dal comune sede di posteggio previa comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attivita' commerciale. La concessione del posteggio segue la cessione dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. 3. La reintestazione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche in forma itinerante e' effettuata dal comune di residenza del subentrante. 4. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorita' del dante causa relativi all'autorizzazione ceduta. 5. Il subentrante in possesso dei requisiti di cui all'articolo 20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attivita' del dante causa, salvo proroga di ulteriori trenta giorni in caso di comprovata necessita'. 6. Il subentrante per causa di morte puo' continuare provvisoriamente l'attivita' con l'obbligo di comunicare l'avvenuto subingresso entro un anno dalla morte del titolare dell'autorizzazione.