Art. 25 
 
          Subingresso e reintestazione dell'autorizzazione 
 
    1. Il trasferimento in gestione o in proprieta' dell'azienda o di
un ramo d'azienda per l'esercizio del commercio  su  aree  pubbliche,
per atto tra vivi  o  a  causa  di  morte,  comporta  di  diritto  il
trasferimento dell'autorizzazione amministrativa a chi subentra nello
svolgimento  dell'attivita'  sempre  che  sia   provato   l'effettivo
trasferimento dell'azienda ed il  subentrante  sia  in  possesso  dei
requisiti di cui all'articolo 20. 
    2. La reintestazione  dell'autorizzazione  su  posteggi  dati  in
concessione  e'  effettuata  dal  comune  sede  di  posteggio  previa
comunicazione del reintestatario e contestuale autocertificazione del
possesso  dei  requisiti  previsti  per  l'esercizio   dell'attivita'
commerciale.  La  concessione  del  posteggio   segue   la   cessione
dell'azienda, o di un ramo di essa, con obbligo a volturarla. 
    3. La  reintestazione  dell'autorizzazione  per  l'esercizio  del
commercio su aree pubbliche in forma  itinerante  e'  effettuata  dal
comune di residenza del subentrante. 
    4. Il trasferimento in  gestione  o  in  proprieta'  dell'azienda
comporta anche il trasferimento dei titoli  di  priorita'  del  dante
causa relativi all'autorizzazione ceduta. 
    5. Il subentrante in possesso dei requisiti di  cui  all'articolo
20 deve comunicare l'avvenuto subingresso entro quattro mesi, pena la
decadenza dal diritto di  esercitare  l'attivita'  del  dante  causa,
salvo proroga di  ulteriori  trenta  giorni  in  caso  di  comprovata
necessita'. 
    6.  Il  subentrante  per   causa   di   morte   puo'   continuare
provvisoriamente l'attivita' con l'obbligo di  comunicare  l'avvenuto
subingresso   entro   un    anno    dalla    morte    del    titolare
dell'autorizzazione.