Art. 26 
 
               Attivita' con il sistema del battitore 
 
    1. Gli operatori che esercitano l'attivita' con  il  sistema  del
battitore  occupano  i  posteggi  a  loro  riservati,  a  titolo   di
assegnazione, secondo un programma di  turnazioni  concordato  con  i
comuni interessati. 
    2. Fatto salvo quanto previsto al comma  5,  i  comuni  sede  dei
posteggi  riservati  ai   battitori   non   possono   modificare   la
destinazione degli stessi. 
    3. Nei mercati in cui non e' previsto un posteggio  riservato  ai
battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attivita'. 
    4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione  dei
capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione  residente
superiore  a  quindicimila  abitanti,  possono  destinare  almeno  un
posteggio per l'esercizio dell'attivita' con il sistema del battitore
in aggiunta a quelli che compongono il mercato. 
    5. I posteggi possono  essere  riassegnati  dai  comuni,  con  le
modalita'  previste  dalle  presenti  disposizioni  regionali,   solo
qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi
complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.