Art. 26 Attivita' con il sistema del battitore 1. Gli operatori che esercitano l'attivita' con il sistema del battitore occupano i posteggi a loro riservati, a titolo di assegnazione, secondo un programma di turnazioni concordato con i comuni interessati. 2. Fatto salvo quanto previsto al comma 5, i comuni sede dei posteggi riservati ai battitori non possono modificare la destinazione degli stessi. 3. Nei mercati in cui non e' previsto un posteggio riservato ai battitori, i comuni possono destinarne uno a tale attivita'. 4. Nei mercati di nuova istituzione i comuni, con esclusione dei capoluoghi di provincia e di quelli aventi una popolazione residente superiore a quindicimila abitanti, possono destinare almeno un posteggio per l'esercizio dell'attivita' con il sistema del battitore in aggiunta a quelli che compongono il mercato. 5. I posteggi possono essere riassegnati dai comuni, con le modalita' previste dalle presenti disposizioni regionali, solo qualora i battitori rinuncino o non utilizzino gli stessi per periodi complessivamente superiori a dodici mesi continuativi.