Art. 27 Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni 1. In caso di violazioni di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni di calendario. 2. Si considerano di particolare gravita': a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali; b) l'abusiva estensione di oltre un terzo della superficie autorizzata; c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo. 3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per almeno due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. 4. Il comune revoca l'autorizzazione: a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio secondo quanto previsto dall'articolo 21, comma 4; b) per mancato utilizzo del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) qualora l'operatore titolare di autorizzazione itinerante sospenda l'attivita' per piu' di un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessita' non superiore a tre mesi; d) qualora il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di cui all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto l'obbligo di esibire le autorizzazioni in originale ai sensi dell'articolo 21, comma 10; e) in caso di morte del titolare dell'autorizzazione, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di reintestazione; f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero di edizioni superiore ad un terzo di quelle previste nel triennio successivo all'anno di effettuazione della fiera. 5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio previsto dall'autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o il permesso di cui all'articolo 21, comma 11, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro e con la confisca delle attrezzature e della merce. 6. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. 7. L'operatore che risulta sprovvisto della carta di esercizio prevista dall'articolo 21, comma 10, e' punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 3.000 euro. La medesima sanzione si applica anche nel caso di mancato aggiornamento della carta di esercizio entro novanta giorni dalla modifica dei dati in essa presenti. 8. Le sanzioni di cui al comma 7 si applicano a decorrere dall'anno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2.