Art. 27 
 
         Sospensione e revoca dell'autorizzazione. Sanzioni 
 
    1. In caso di violazioni di particolare gravita' o di recidiva il
sindaco puo' disporre la sospensione dell'attivita' di vendita per un
periodo non superiore a venti giorni di calendario. 
    2. Si considerano di particolare gravita': 
      a)  le  violazioni   relative   al   mancato   rispetto   delle
disposizioni  inerenti  alla  pulizia  del  posteggio  e  delle  aree
mercatali; 
      b) l'abusiva estensione di  oltre  un  terzo  della  superficie
autorizzata; 
      c) il danneggiamento della sede  stradale,  degli  elementi  di
arredo urbano e del patrimonio arboreo. 
    3. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa  la  stessa
violazione per almeno due volte in un anno, anche se si e'  proceduto
al pagamento della sanzione mediante oblazione. 
    4. Il comune revoca l'autorizzazione: 
      a) nel caso in cui il titolare non inizi l'attivita' entro  sei
mesi  dalla  data  dell'avvenuto  rilascio  secondo  quanto  previsto
dall'articolo 21, comma 4; 
      b) per mancato utilizzo del posteggio in  ciascun  anno  solare
per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo
il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; 
      c) qualora l'operatore titolare  di  autorizzazione  itinerante
sospenda l'attivita' per piu' di un anno, salvo proroga  in  caso  di
comprovata necessita' non superiore a tre mesi; 
      d) qualora il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti
di cui all'articolo 20, ovvero siano venuti meno gli elementi di  cui
all'articolo 21, comma 4, ovvero non sia stato assolto  l'obbligo  di
esibire le autorizzazioni in originale  ai  sensi  dell'articolo  21,
comma 10; 
      e) in caso di morte del titolare  dell'autorizzazione,  qualora
entro  un   anno   non   venga   presentata   la   comunicazione   di
reintestazione; 
      f) per mancato utilizzo del posteggio nella fiera per un numero
di edizioni superiore ad un terzo di  quelle  previste  nel  triennio
successivo all'anno di effettuazione della fiera. 
    5. Chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche  senza  la
prescritta   autorizzazione   o   fuori   dal   territorio   previsto
dall'autorizzazione  stessa,  nonche'  senza  l'autorizzazione  o  il
permesso di cui all'articolo 21, comma 11, e' punito con la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 10.000 euro
e con la confisca delle attrezzature e della merce. 
    6. Chiunque violi  le  limitazioni  e  i  divieti  stabiliti  per
l'esercizio del commercio sulle  aree  pubbliche  e'  punito  con  la
sanzione amministrativa del pagamento di una  somma  da  500  euro  a
3.000 euro. 
    7. L'operatore che risulta sprovvisto della  carta  di  esercizio
prevista dall'articolo 21,  comma  10,  e'  punito  con  la  sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a  3.000  euro.
La  medesima  sanzione  si  applica  anche  nel   caso   di   mancato
aggiornamento della carta di esercizio  entro  novanta  giorni  dalla
modifica dei dati in essa presenti. 
    8. Le sanzioni di  cui  al  comma  7  si  applicano  a  decorrere
dall'anno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  nel  Bollettino
ufficiale della Regione (BURL) dei provvedimenti di cui  all'articolo
17, comma 2.