Art. 28 Disposizioni per i comuni 1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria e a loro consorzi, nonche' a societa' ed enti a loro collegati o da loro controllati, mediante apposita convenzione, la gestione dei servizi connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando il controllo sui livelli del servizio erogato. Tali soggetti sono individuati considerando in via prioritaria la rappresentativita' sindacale degli operatori, la disponibilita' di sedi, di personale, di strutture tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare adeguatamente le obbligazioni derivanti dalla stipula delle convenzioni.