Art. 28 
 
                      Disposizioni per i comuni 
 
    1. I comuni possono affidare alle associazioni di categoria  e  a
loro consorzi, nonche' a societa' ed enti a loro collegati o da  loro
controllati, mediante apposita convenzione, la gestione  dei  servizi
connessi alle aree mercatali e alle fiere, assicurando  il  controllo
sui livelli del servizio  erogato.  Tali  soggetti  sono  individuati
considerando in via prioritaria la rappresentativita' sindacale degli
operatori, la disponibilita' di  sedi,  di  personale,  di  strutture
tecniche e di risorse economiche e finanziarie in grado di soddisfare
adeguatamente  le  obbligazioni   derivanti   dalla   stipula   delle
convenzioni.