Art. 29 
 
                   Aggiornamento delle graduatorie 
 
    1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti
di cui all'articolo  17,  comma  2,  e  comunque  entro  la  data  di
svolgimento della prima fiera utile, i comuni  interessati  procedono
d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel  proprio  territorio,
all'assegnazione dei posteggi  sulla  base  della  graduatoria  delle
ultime tre edizioni della fiera  osservando  nell'ordine  i  seguenti
criteri di priorita': 
      a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; 
      b) maggior numero di presenze nella fiera; 
      c) anzianita' dell'attivita' di  commercio  su  aree  pubbliche
attestate dal registro delle imprese. 
    2. I comuni aggiornano la situazione  delle  presenze  temporanee
nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi  che,  nell'arco
dell'ultimo triennio, non hanno  fatto  registrare  almeno  la  meta'
delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei
mercati nell'arco del triennio stesso.