Art. 29 Aggiornamento delle graduatorie 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione dei provvedimenti di cui all'articolo 17, comma 2, e comunque entro la data di svolgimento della prima fiera utile, i comuni interessati procedono d'ufficio, per ciascuna fiera che si svolge nel proprio territorio, all'assegnazione dei posteggi sulla base della graduatoria delle ultime tre edizioni della fiera osservando nell'ordine i seguenti criteri di priorita': a) maggior numero di presenze effettive nella fiera; b) maggior numero di presenze nella fiera; c) anzianita' dell'attivita' di commercio su aree pubbliche attestate dal registro delle imprese. 2. I comuni aggiornano la situazione delle presenze temporanee nei mercati mediante la cancellazione dei nominativi che, nell'arco dell'ultimo triennio, non hanno fatto registrare almeno la meta' delle presenze rispetto al totale delle giornate di effettuazione dei mercati nell'arco del triennio stesso.