Art. 35 
 
                         Revisore dei conti 
 
    1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1,  della  legge  provinciale
sulla scuola, la gestione finanziaria, amministrativa e  patrimoniale
dell'istituzione e' soggetta al riscontro di un revisore dei conti. 
    2. Nell'adempimento degli  obblighi  previsti  dall'articolo  26,
comma 1, della legge provinciale sulla scuola, il revisore dei  conti
compie tutte le verifiche  ritenute  opportune  sull'andamento  della
gestione  ed  in   particolare   ha   l'obbligo   di   esaminare   le
determinazioni  del  dirigente  dell'istituzione  di   proposta   del
bilancio e del  conto  consuntivo.  A  detti  atti  e'  allegata  una
relazione scritta. Eventuali modifiche sostanziali  al  programma  di
gestione e al bilancio, derivanti da provvedimenti che  incidono  sul
dimensionamento delle istituzioni, con  necessita'  di  revisione  di
tali documenti, devono essere sottoposte  al  preventivo  parere  del
revisore dei conti. 
    3. Il revisore dei conti puo' effettuare  verifiche  o  controlli
riferiti alle risorse  del  bilancio  provinciale  comunque  messe  a
disposizione dell'istituzione.