Art. 35 Revisore dei conti 1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, la gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'istituzione e' soggetta al riscontro di un revisore dei conti. 2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare le determinazioni del dirigente dell'istituzione di proposta del bilancio e del conto consuntivo. A detti atti e' allegata una relazione scritta. Eventuali modifiche sostanziali al programma di gestione e al bilancio, derivanti da provvedimenti che incidono sul dimensionamento delle istituzioni, con necessita' di revisione di tali documenti, devono essere sottoposte al preventivo parere del revisore dei conti. 3. Il revisore dei conti puo' effettuare verifiche o controlli riferiti alle risorse del bilancio provinciale comunque messe a disposizione dell'istituzione.