Art. 35.
         (art. 28 legge provinciale 16 dicembre 1983, n. 51)
                          Norme transitorie
 
   1. La rispondenza e/o l'integrazione di denominazioni di attivita'
artigiana con  nuove  denominazioni  sara'  fissata  con  regolamento
d'esecuzione  in  base  ad  un  elenco comparativo da elaborare dalla
commissione provinciale dell'artigianato.
   2. Persone che alla data di entrata in vigore della presente legge
esercitano l'attivita' di estetista e massaggiatore estetico, nonche'
il  pedicurista in base ad una licenza sanitaria comunale, rilasciata
dopo l'entrata  in  vigore  della  legge  provinciale,  sono  ammesse
all'esame  di  maestro artigiano senza i requisiti previsti dall'art.
14, qualora presentino domanda di ammissione all'esame entro un  anno
e sostengano successivamente l'esame stesso entro quattro anni.
   3.  La  commissione provinciale per l'artigianato e' autorizzata a
rettificare,  anche  con  l'effetto  retroattivo,  con  deliberazione
motivata  la denominazione dell'attivita' di imprese che alla data di
entrata  in  vigore  della  legge  provinciale,  erano  iscritte  nel
registro  delle  imprese artigiane oppure nel registro ditte, qualora
essa non corrisponda con l'attivita'  effettivamente  esercitata;  la
rettifica  deve  essere  comunicata  entro  dieci giorni all'impresa,
nonche' all'assessorato  competente  per  la  rispettiva  annotazione
nell'albo degli artigiani.