Art. 38. Personale dei corsi di formazione professionale 1. Il personale docente dei corsi di formazione professionale, e' inquadrato in specifici profili professionali appartenenti alle seguenti qualifiche funzionali: a) Istruttore - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; b) Istruttore direttivo - docenti in attivita' della formazione professionale per il cui espletamento e' richiesto il possesso del diploma di laurea. 2. I titoli di studio per l'esercizio della funzione docente devono essere strettamente correlati alle specifiche attivita' di formazione professionale. 3. Il personale direttivo, di segreteria, esecutivo e di anticamera appartiene a distinti profili professionali del personale amministrativo. 4. L'accesso alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e b) del comma primo avviene per pubblico concorso, nei limiti dei posti disponibili, mediante prove, scritte e orali, a contenuto teorico e/o pratico attinenti la relativa professionalita' e valutazione dei titoli culturali e professionali con criteri predeterminati. Il 50% dei posti messi a concorso, relativi alla qualifica di istruttore direttivo, e' riservato al personale docente in servizio presso i centri di formazione professionale inquadrato nella qualifica funzionale di istruttore da almeno 3 anni, purche' in possesso dello specifico titolo di studio richiesto per l'insegnamento cui intende accedere. 5. L'orario di lavoro del personale docente dei centri di formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800 ore del complessivo monte ore annuo debbono essere riservate all'insegnamento; le restanti ore saranno utilizzate in altre attivita' connesse con la formazione. L'articolazione sara' oggetto di contrattazione decentrata. 6. Qualora, nell'ambito dello stesso centro di formazione professionale, il docente non potesse assolvere completamente l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure ricorrendo all'istituto della supplenza, va disposta la sua utilizzazione presso un'altro centro di formazione professionale secondo i criteri definiti con le modalita' di cui all'art. 20. 7. L'accertata impossibilita', per un periodo determinato, di espletare l'attivita' didattica corrispondente alla qualifica posseduta puo' comportare una diversa e temporanea collocazione del personale anche presso strutture regionali diverse dai centri, preferibilmente per l'assolvimento di attivita' complementari a quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale. 8. Entro 6 mesi dal recepimento della presente legge, la giunta regionale, sentite le organizzazioni sindacali, definira' l'organigramma dei centri di formazione professionale regionali, le qualifiche e i profili professionali del personale direttivo, amministrativo e docente, nonche' l'articolazione dell'orario di servizio del personale docente di cui al comma quinto.