Art. 38.
           Personale dei corsi di formazione professionale
 
   1.  Il personale docente dei corsi di formazione professionale, e'
inquadrato  in  specifici  profili  professionali  appartenenti  alle
seguenti qualifiche funzionali:
     a)   Istruttore   -   docenti   in  attivita'  della  formazione
professionale per il cui espletamento e' richiesto  il  possesso  del
diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
     b)  Istruttore direttivo - docenti in attivita' della formazione
professionale per il cui espletamento e' richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea.
   2.  I  titoli  di  studio  per  l'esercizio della funzione docente
devono essere strettamente correlati  alle  specifiche  attivita'  di
formazione professionale.
   3.   Il   personale  direttivo,  di  segreteria,  esecutivo  e  di
anticamera appartiene a distinti profili professionali del  personale
amministrativo.
   4.  L'accesso  alle qualifiche funzionali di cui alle lettere a) e
b) del comma primo avviene per  pubblico  concorso,  nei  limiti  dei
posti  disponibili,  mediante  prove,  scritte  e  orali, a contenuto
teorico  e/o  pratico  attinenti  la  relativa   professionalita'   e
valutazione   dei   titoli  culturali  e  professionali  con  criteri
predeterminati. Il 50% dei posti  messi  a  concorso,  relativi  alla
qualifica  di istruttore direttivo, e' riservato al personale docente
in servizio presso i centri di  formazione  professionale  inquadrato
nella qualifica funzionale di istruttore da almeno 3 anni, purche' in
possesso   dello   specifico   titolo   di   studio   richiesto   per
l'insegnamento cui intende accedere.
   5.  L'orario  di  lavoro  del  personale  docente  dei  centri  di
formazione professionale e' fissato in 36 ore settimanali. Almeno 800
ore   del  complessivo  monte  ore  annuo  debbono  essere  riservate
all'insegnamento;  le  restanti  ore  saranno  utilizzate  in   altre
attivita'  connesse  con la formazione. L'articolazione sara' oggetto
di contrattazione decentrata.
   6.   Qualora,   nell'ambito  dello  stesso  centro  di  formazione
professionale,  il  docente  non  potesse   assolvere   completamente
l'impegno orario da riservare alle attivita' di insegnamento, neppure
ricorrendo  all'istituto  della  supplenza,  va   disposta   la   sua
utilizzazione  presso  un'altro  centro  di  formazione professionale
secondo i criteri definiti con le modalita' di cui all'art. 20.
   7.  L'accertata  impossibilita',  per  un  periodo determinato, di
espletare  l'attivita'  didattica   corrispondente   alla   qualifica
posseduta  puo'  comportare una diversa e temporanea collocazione del
personale  anche  presso  strutture  regionali  diverse  dai  centri,
preferibilmente  per  l'assolvimento  di  attivita'  complementari  a
quelle di docenza, ovvero assimilabili per contenuto professionale.
   8.  Entro  6  mesi dal recepimento della presente legge, la giunta
regionale,   sentite   le   organizzazioni    sindacali,    definira'
l'organigramma  dei  centri di formazione professionale regionali, le
qualifiche  e  i  profili  professionali  del  personale   direttivo,
amministrativo  e  docente,  nonche'  l'articolazione  dell'orario di
servizio del personale docente di cui al comma quinto.