Art. 39. Primo inquadramento del personale docente 1. Il personale docente che per effetto di meccanismi contrattuali si trovi collocato in qualifiche funzionali superiori alla settima, puo' essere assegnato anche in soprannumero, riassorbibile, ad altro profilo professionale corrispondente alla qualifica funzionale e al livello retributivo in godimento. 2. L'amministrazione, in base alle proprie esigenze organizzative, potra' continuare a utilizzare temporaneamente e comunque per non oltre un quinquennio il dipendente in incarico di docenza in modo da assicurare, con la necessaria gradualita' e senza oneri aggiuntivi, il reclutamento del personale docente. In tal caso si rendono indisponibili altrettanti posti di docenti. 3. Il personale docente, che si trovi collocato in qualifiche inferiori alla sesta, verra' inquadrato nella sesta qualifica funzionale.