Art. 41
                     Deliberazione a contrattare
 
   1.  Sulla  base  della  proposta di cui all'articolo precedente la
giunta  regionale,  l'ufficio  di  presidenza  del  consiglio  e  gli
organismi   rappresentativi   degli   enti   strumentali   deliberano
l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi  e  le
clausole  essenziali  del contratto, nonche' la motivazione in ordine
alla forma di contrattazione adottata qualora  non  si  ricorra  alla
licitazione  privata  o alla esecuzione in economia; la deliberazione
specifica altresi' se il contratto e' soggetto ad approvazione.