Art. 41 Deliberazione a contrattare 1. Sulla base della proposta di cui all'articolo precedente la giunta regionale, l'ufficio di presidenza del consiglio e gli organismi rappresentativi degli enti strumentali deliberano l'autorizzazione a contrattare che deve contenere gli elementi e le clausole essenziali del contratto, nonche' la motivazione in ordine alla forma di contrattazione adottata qualora non si ricorra alla licitazione privata o alla esecuzione in economia; la deliberazione specifica altresi' se il contratto e' soggetto ad approvazione.