Art. 42.
                      Approvazione del contratto
 
   1.  Nei  casi  in  cui  sia  richiesta l'approvazione, gli atti di
aggiudicazione e i documenti  annessi,  nonche'  il  successivo  atto
contrattuale   e  i  relativi  allegati  vengono  trasmessi,  per  le
rispettive  competenze,  nei  dieci  giorni  successivi   alla   loro
formazione,  alla  giunta  regionale  e all'ufficio di presidenza del
consiglio regionale che, accertata  la  regolarita'  delle  procedure
adottate  e  la rispondenza alla deliberazione a contrattare, dispone
l'approvazione del contratto.