Art. 42. Approvazione del contratto 1. Nei casi in cui sia richiesta l'approvazione, gli atti di aggiudicazione e i documenti annessi, nonche' il successivo atto contrattuale e i relativi allegati vengono trasmessi, per le rispettive competenze, nei dieci giorni successivi alla loro formazione, alla giunta regionale e all'ufficio di presidenza del consiglio regionale che, accertata la regolarita' delle procedure adottate e la rispondenza alla deliberazione a contrattare, dispone l'approvazione del contratto.