Art. 42. Agenti di vigilanza 1. La vigilanza sull'esercizio della pesca nelle acque interne pubbliche e in quelle private e sul commercio dei prodotti ittici viene esercitata dal Corpo forestale dello Stato, dagli agenti giurati delle amministrazioni provinciali, da dipendenti regionali espressamente incaricati dal Presidente della Giunta regionale, nonche' dalle guardie giurate di cui ai successivi commi. 2. I comuni, le associazioni e chiunque ne abbia interesse possono nominare, e mantenere a proprie spese, guardie giurate per concorrere alla vigilanza in materia di pesca sia sulle acque pubbliche che su quelle private. 3. Le guardie giurate addette a concorrere alla vigilanza in materia di pesca devono conseguire un giudizio di idoneita', rilasciato da un'apposita commissione istituita presso ciascuna amministrazione provinciale. 4. La commissione, nominata con decreto del presidente della giunta provinciale, e' composta: 1) dal presidente dell'amministrazione provinciale o da assessore provinciale competente che la presiede; 2) da un funzionario dell'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca; 3) da un funzionario dell'amministrazione provinciale, ufficio pesca; 4) dal dirigente dello stabilimento ittiogenico di Roma o suo delegato. 5. Al fine della qualificazione degli agenti addetti alla sorveglianza sulla pesca la Regione promuove e finanzia corsi di aggiornamento e formazione professionale presso le amministrazioni provinciali.