Art. 43. Sanzioni amministrative 1. Per la violazione delle disposizioni della presente legge, fatte salve le sanzioni di carattere penale e tributario previste dalle leggi vigenti e salvo quanto previsto dall'articolo 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le sanzioni di cui all'allegata tabella. 2. L'ammontare della somma dovuta per la violazione viene determinata secondo le gravita' dell'illecito, l'entita' del danno arrecato all'ittiofauna e all'ambiente, l'eta' del trasgressore nonche' l'eventuale recidiva. 3. Nei casi previsti nei precedenti articoli 9 e 10 il presidente dell'amministrazione provinciale di residenza del trasgressore dispone la sospensione e la revoca della licenza di pesca con le modalita' di cui agli stessi articoli. 4. Le reti e gli attrezzi non consentiti e non bollati sono soggetti a sequestro cautelativo e custodia presso le amministrazioni provinciali e resi al pagamento delle sanzioni previste dalla presente legge. 5. Sono altresi' sequestrati i prodotti della pesca oggetto della violazione. Se fra le cose sequestrate si trovano prodotti della pesca vivi o morti, gli agenti consegnano detti prodotti all'amministrazione provinciale che provvede a seminare, in localita' adatte, i prodotti ancora vivi e a vendere i prodotti morti. In quest'ultimo caso il prezzo ricavato sara' a disposizione della persona a cui e' contestata l'infrazione ove si accerti, successivamente, che l'illecito non sussiste; se al contrario sussiste, l'importo relativo deve essere trattenuto dalla provincia stessa. Le somme in tal modo introitate, saranno impiegate a scopi di protezione e ripopolamento della fauna ittica. 6. Quando i prodotti della pesca siano sequestrati vivi e indenni sul luogo in cui sono stati prelevati, devono essere rimessi in acqua con cura, slamati, provvedendo, se del caso, al taglio della lenza. 7. Chiunque rifiuti di esibire la licenza di pesca o oppone resistenza ad agenti in servizio di vigilanza e' soggetto, oltreche' alla sanzione prevista nella tabella allegata al presente articolo, al ritiro della stessa per un periodo di anni uno. In caso di reiterazione della infrazione il periodo di ritiro della licenza e' elevato ad anni cinque. 8. Il pescatore temporaneamente non in grado di esibire la licenza di pesca, non e' soggetto ad alcuna sanzione purche' provveda all'esibizione della stessa alla provincia competente entro dieci giorni dalla data della richiesta di esibizione. 9. Per le violazioni alle disposizioni della presente legge, fatta esclusione dell'infrazione di cui al punto 16 dell'allegata tabella, il trasgressore e gli eventuali responsabili in solido sono ammessi, entro sessanta giorni dalla consegna o dalla notificazione del processo verbale di accertamento, al pagamento, con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, di una somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione prevista. (Omissis).