Art. 44. Modifiche della tariffa delle tasse sulle concessioni ed utilizzazione dei proventi regionali 1. Il n. 18 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e' sostituito dal seguente: (Omissis). 2. Il n. 19 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso. 3. Le entrate derivanti dal gettito delle tasse e soprattasse sulle concessioni regionali per licenze di pesca, da canoni per concessioni di piscicoltura e le somme riscosse ai sensi dell'articolo 43 sono utilizzate prioritariamente dalla Regione per il raggiungimento degli scopi di cui alla presente legge. 4. La Regione trattiene al massimo il 50 per cento di dette entrate per attuare interventi di protezione dell'ambiente, per il finanziamento dell'attivita' di studio, ricerca e sperimentazione svolta istituzionalmente tramite lo stabilimento ittiogenico e l'istituto zooprofilattico o altri soggetti, per attuare interventi a favore dei pescatori professionali e di sviluppo dell'acquacoltura nonche' per gli oneri di carattere generale derivanti dall'applicazione della presente legge. La Regione riserva una quota delle entrate ad essa spettanti in favore di iniziative promozionali da parte delle organizzazioni professionali dei pescatori e delle associazioni o federazione dei pescatori dilettanti o sportivi, effettivamente presenti ed operanti nella Regione, sulla base di programmi presentati dalle stesse ed approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'assessorato regionale all'agricoltura, previo parere della commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4. 5. La Regione Lazio suddivide, tra le amministrazioni provinciali, la restante quota delle entrate di cui al precedente terzo comma, tenendo conto della superficie degli specchi d'acqua, del numero della lunghezza dei corsi d'acqua, del numero dei pescatori di ogni provincia e dei costi dei ripopolamenti e della vigilanza. 6. Le amministrazioni provinciali utilizzano i contributi erogati dalla Regione per far fronte alle spese derivanti dalle funzioni del- egate, per attuare i programmi di ripopolamento, per un'adeguata vigilanza ai fini di una piu' efficace tutela dell'ittiofauna, una piu' diffusa informazione ed educazione dei pescatori. 7. Le amministrazioni provinciali sono tenute a fornire ogni anno all'assessorato regionale all'agricoltura, foreste, caccia e pesca, una relazione sullo svolgimento delle funzioni delegate corredate di rendiconto economico-finanziario ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 68.