Art. 45.
                       Associazioni piscatorie
 
   1.  Possono  richiedere  il  riconoscimento  agli  effetti   della
presente  legge,  le  associazioni  regionali di pescatori dilettanti
costituite con atto pubblico che perseguono finalita'  relative  alle
attivita' dei pescatori nelle acque interne della regione Lazio.
   2.  Non  e'  consentita  l'iscrizione  del pescatore a piu' di una
associazione  riconosciuta.  Il   riconoscimento   viene   dato   con
provvedimento   della   Giunta   regionale   sentita  la  commissione
consultiva regionale di cui al precedente articolo 4  e  su  conforme
parere della commissione consiliare competente permanente.
   3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di:
     a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi;
     b)  promuovere  e  diffondere  tra  i  pescatori,  con  adeguate
iniziative, la consapevolezza delle esigenze di  difesa  della  fauna
ittica e dell'ambiente naturale;
     c)  collaborare  con  gli enti pubblici interessati alla materia
per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.