Art. 45. Associazioni piscatorie 1. Possono richiedere il riconoscimento agli effetti della presente legge, le associazioni regionali di pescatori dilettanti costituite con atto pubblico che perseguono finalita' relative alle attivita' dei pescatori nelle acque interne della regione Lazio. 2. Non e' consentita l'iscrizione del pescatore a piu' di una associazione riconosciuta. Il riconoscimento viene dato con provvedimento della Giunta regionale sentita la commissione consultiva regionale di cui al precedente articolo 4 e su conforme parere della commissione consiliare competente permanente. 3. Le associazioni piscatorie hanno lo scopo di: a) organizzare i pescatori e tutelare i loro interessi; b) promuovere e diffondere tra i pescatori, con adeguate iniziative, la consapevolezza delle esigenze di difesa della fauna ittica e dell'ambiente naturale; c) collaborare con gli enti pubblici interessati alla materia per la realizzazione degli obiettivi di programmazione nel settore.