Art. 24.
Contributi per spese di soggiorno
1. La Regione concorre alle spese di soggiorno del paziente non
ospedalizzato e dell'eventuale accompagnatore connesse con
prestazioni sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale
ai sensi degli articoli 7 e 14 della presente legge.
2. Il contributo e' concesso in forma di diaria giornaliera,
determinata in lire 60.000 per i trasferimenti nell'ambito nazionale
e in lire 90.000 per i trasferimenti all'estero.
3. La richiesta del contributo deve essere fatta all'atto della
presentazione delle domande di autorizzazione di cui ai precedenti
articoli 10 e 20.
4. La proposta sanitaria di cui all'articolo 10, secondo comma,
lettera a), e all'articolo 20, primo comma, lettera b), deve
precisare il periodo di degenza e di trattamento.
5. Il contributo e' erogato per il 50 per cento anticipatamente.
Per la quota residua dietro presentazione della certificazione
sanitaria rilasciata dal presidio che ha erogato le prestazioni
attestanti il periodo di degenza o di trattamento.
6. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.