Art. 24.
                  Contributi per spese di soggiorno
 
   1.  La  Regione  concorre alle spese di soggiorno del paziente non
ospedalizzato   e   dell'eventuale   accompagnatore   connesse    con
prestazioni  sanitarie erogabili al di fuori del territorio regionale
ai sensi degli articoli 7 e 14 della presente legge.
   2. Il contributo e'  concesso  in  forma  di  diaria  giornaliera,
determinata  in lire 60.000 per i trasferimenti nell'ambito nazionale
e in lire 90.000 per i trasferimenti all'estero.
   3. La richiesta del contributo deve essere  fatta  all'atto  della
presentazione  delle  domande  di autorizzazione di cui ai precedenti
articoli 10 e 20.
   4. La proposta sanitaria di cui all'articolo  10,  secondo  comma,
lettera  a),  e  all'articolo  20,  primo  comma,  lettera  b),  deve
precisare il periodo di degenza e di trattamento.
   5. Il contributo e' erogato per il 50 per  cento  anticipatamente.
Per  la  quota  residua  dietro  presentazione  della  certificazione
sanitaria rilasciata dal  presidio  che  ha  erogato  le  prestazioni
attestanti il periodo di degenza o di trattamento.
   6. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.