Art. 25.
                      Contributo straordinario
 
   1.  Per  i  pazienti  che  versano  in  condizioni particolarmente
disagiate e che, per prestazioni  sanitarie  autorizzate  all'estero,
hanno  dovuto  contrarre prestiti con istituti di credito, la Regione
concede un contributo straordinario, determinato  in  relazione  agli
oneri  connessi  per  la  restituzione  del  prestito  in  misura non
superiore a 5 milioni.
   2.  Per  ottenere  il  contributo,  il  paziente  deve   inoltrare
all'Assessorato  regionale  dell'igiene,  sanita'  e  dell'assistenza
sociale, un'apposita domanda, corredata della documentazione relativa
al prestito.
   3. Il contributo e' concesso con decreto dell'Assessore  regionale
della sanita' entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
   4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.