Art. 25.
Contributo straordinario
1. Per i pazienti che versano in condizioni particolarmente
disagiate e che, per prestazioni sanitarie autorizzate all'estero,
hanno dovuto contrarre prestiti con istituti di credito, la Regione
concede un contributo straordinario, determinato in relazione agli
oneri connessi per la restituzione del prestito in misura non
superiore a 5 milioni.
2. Per ottenere il contributo, il paziente deve inoltrare
all'Assessorato regionale dell'igiene, sanita' e dell'assistenza
sociale, un'apposita domanda, corredata della documentazione relativa
al prestito.
3. Il contributo e' concesso con decreto dell'Assessore regionale
della sanita' entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.