Art. 26.
Contributo per il trasporto della salma
1. In caso di decesso del paziente, in occasione del trasferimento
per fruire di prestazioni autorizzate ai sensi della presente legge,
la Regione eroga un contributo per le spese di trasporto della salma,
nella misura dell'80 per cento delle spese effettivamente sostenute e
regolarmente documentate.
2. La relativa domanda deve essere presentata entro 90 giorni
dall'avvenuto pagamento, all'Assessorato regionale dell'igiene e
sanita' e dell'assistenza sociale.
3. Il contributo e' concesso con decreto dell'Assessore regionale
della sanita' entro 60 giorni dalla presentazione della domanda.
4. Il provvedimento di rigetto dell'istanza deve essere motivato.