Art. 23. F i n a l i t a' 1. Allo scopo di concorrere organicamente al processo di pianificazione del territorio regionale, nonche' promuovere una specificazione delle indicazioni del PTRG a livello sub-regionale, le Province predispongono appositi piani territoriali provinciali di coordinamento (PTPC) con l'osservanza delle disposizioni di cui ai successivi articoli.