Art. 23.
                          F i n a l i t a'
 
   1.   Allo   scopo  di  concorrere  organicamente  al  processo  di
pianificazione  del  territorio  regionale,  nonche'  promuovere  una
specificazione delle indicazioni del PTRG a livello sub-regionale, le
Province  predispongono  appositi  piani  territoriali provinciali di
coordinamento (PTPC) con l'osservanza delle disposizioni  di  cui  ai
successivi articoli.