Art. 24. C o n t e n u t i 1. In attuazione di quanto disposto all'articolo 23 ed al fine di delineare un quadro di riferimento di livello sovraccomunale per la pianificazione territoriale ed urbanistica subordinata, le Province predispongono, per ognuna delle aree sub-regionali indicate dal PTRG, di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), un PTPC nel rispetto di quanto disposto nel successivo comma 2. 2. Il PTPC, predisposto per ognuna delle aree sub-regionali, provvede: a) alla individuazione e classificazione delle zone a prevalente destinazione agricola e forestale, tenendo conto delle caratteristiche morfologiche, dell'interesse paesistico e ambientale, nonche' del valore agronomico del territorio interessato ed alla formulazione di norme-quadro per la gestione urbanistica delle predette zone, nonche' per le diverse attivita' residenziali, produttive e di servizio ammesse in tali zone; b) alla formulazione di direttive localizzative ed indirizzi parametrici per lo sviluppo delle attivita' industriali, artigianali e terziarie di interesse sovraccomunale; c) alla configurazione delle infrastrutture per la viabilita', i trasporti e le comunicazioni di interesse sovraccomunale.