Art. 24.
                          C o n t e n u t i
 
  1.  In  attuazione di quanto disposto all'articolo 23 ed al fine di
delineare un quadro di riferimento di livello sovraccomunale  per  la
pianificazione  territoriale  ed urbanistica subordinata, le Province
predispongono, per ognuna delle aree sub-regionali indicate dal PTRG,
di cui all'articolo 5, comma 2, lettera d), un PTPC nel  rispetto  di
quanto disposto nel successivo comma 2.
   2.  Il  PTPC,  predisposto  per  ognuna  delle aree sub-regionali,
provvede:
     a) alla individuazione e classificazione delle zone a prevalente
destinazione   agricola   e   forestale,    tenendo    conto    delle
caratteristiche morfologiche, dell'interesse paesistico e ambientale,
nonche'  del  valore  agronomico  del  territorio interessato ed alla
formulazione  di  norme-quadro  per  la  gestione  urbanistica  delle
predette  zone,  nonche'  per  le  diverse  attivita'   residenziali,
produttive e di servizio ammesse in tali zone;
     b)  alla  formulazione  di  direttive localizzative ed indirizzi
parametrici per lo sviluppo delle attivita' industriali,  artigianali
e terziarie di interesse sovraccomunale;
     c) alla configurazione delle infrastrutture per la viabilita', i
trasporti e le comunicazioni di interesse sovraccomunale.