Art. 26. Formazione, adozione ed approvazione 1. Al fine di assicurare, nella fase di formazione di ciascun PTPC, la partecipazione degli enti locali e delle organizzazioni ed associazioni economico-sociali e culturali della Provincia, il Presidente della Provincia promuove, preliminarmente all'adozione del progetto di PTPC, una Conferenza provinciale alla quale sottopone le linee-guida che la Provincia intende perseguire con lo strumento in corso di formazione. 2. Il progetto di PTPC e' adottato dal Consiglio provinciale, ed e' trasmesso all'Amministrazione regionale che provvede a pubblicare la relativa deliberazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione. 3. Successivamente alla pubblicazione di cui al comma 2, il progetto di PTPC e' inviato, a cura del Presidente della Provincia, a tutti i Comuni interessati, con l'obbligo di depositarlo presso gli uffici comunali a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi. Notizia di tale deposito e' data, a cura del Presidente della Provincia, con avviso da pubblicarsi sulla stampa locale. 4. Chiunque puo' prendere visione del progetto di PTPC e presentare al Comune, ovvero direttamente alla Provincia, entro il termine di cui al comma 3, le proprie osservazioni nel pubblico interesse. 5. Entro i successivi trenta giorni i Comuni, recependo eventualmente le osservazioni e proposte pervenute ai sensi dei precedenti commi, presentano alla Provincia il proprio motivato parere sul progetto di PTPC. 6. Entro i successivi sessanta giorni, il Presidente della Provincia trasmette il progetto di PTPC, eventualmente modificato in accoglimento delle osservazioni pervenute, alla Regione per l'approvazione. 7. Il PTPC e' approvato entro novanta giorni, previo parere del Comitato tecnico regionale e previa delibea della Giunta regionale da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione, con il quale possono essere introdotte le modifiche per conformarlo alle previsioni del PTRG.