Art. 27 Durata e varianti 1. Il PTPC ha valore a tempo indeterminato ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del decreto di approvazione del Presidente della Giunta regionale. 2. Il PTPC puo' essere variato in ogni tempo quando sopravvengono importanti ragioni che determinino la necessita' e l'opportunita' di migliorarlo od integrarlo per singoli settori. Le procedure per le varianti sono quelle previste per la formazione del piano stesso.