Art. 27
                          Durata e varianti
 
   1.  Il  PTPC ha valore a tempo indeterminato ed entra in vigore il
giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale  della
Regione  del  decreto  di  approvazione  del  Presidente della Giunta
regionale.
   2. Il PTPC puo' essere variato in ogni tempo quando  sopravvengono
importanti  ragioni che determinino la necessita' e l'opportunita' di
migliorarlo od integrarlo per singoli settori. Le  procedure  per  le
varianti sono quelle previste per la formazione del piano stesso.