Art. 37. Indennita', rimborsi e missioni 1. Ai componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni, dalla data di entrata in vigore della legge n. 142/90, spetta per ogni giornata di seduta e nei limiti di 120 sedute annue un'indennita' di presenza nella seguente misura: a) Presidente L. 200.000; b) Vice Presidente L. 160.000; c) Componenti effettivi e supplenti L. 130.000. Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale, in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita calcolato dall'ISTAT ai fini della scala mobile delle retribuzioni dell'industria. 2. Ai Presidenti e ai Componenti del Comitato Regionale di Controllo e delle Sezioni Provinciali si applicano le norme previste per gli amministratori locali, relativamente ai permessi e alle aspettative. 3. Ai Presidenti e ai componenti residenti o domiciliati in Comuni diversi da quelli in cui ha sede il Comitato o le Sezioni, per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute e' corrisposto il rimborso delle spese di viaggio, se il trasporto e' effettuato con mezzi pubblici, ovvero un'indennita' pari a un quinto del prezzo vigente di un litro di benzina super per ogni chilometro di percorrenza, se il trasporto e' effettuato con mezzo proprio. L'autorizzazione all'uso del mezzo proprio e' rilasciata dal presidente del collegio di appartenenza e, per questi, dal Vice Presidente del Collegio medesimo. 4. Ai Presidenti e ai componenti che si rechino fuori regione per la partecipazione a convegni o incontri riguardanti le funzioni e l'attivita' dell'Organo di Controllo, spetta il trattamento di missione previsto dalla legge regionale vigente per i dipendenti regionali della massima qualifica funzionale. 5. Le missioni di cui al comma precedente, sono effettuate previa autorizzazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente. 6. Il Presidente ed il Vice-Presidente degli organi di controllo, se dipendenti pubblici sono collocati fuori ruolo, se dipendenti privati sono collocati in aspettativa non retribuita. 7. In caso di scioglimento di una Sezione la funzione di controllo e' esercitata dal Comitato di Controllo fino all'insediamento del nuovo organo. Se lo scioglimento riguarda il Comitato le relative funzioni sono esercitate dalla Sezione avente sede nel Capoluogo di Regione.