Art. 37.
                   Indennita', rimborsi e missioni
 
   1. Ai componenti del  Comitato  Regionale  di  Controllo  e  delle
Sezioni,  dalla  data  di  entrata  in  vigore della legge n. 142/90,
spetta per ogni giornata di seduta e nei limiti di 120  sedute  annue
un'indennita' di presenza nella seguente misura:
     a) Presidente L. 200.000;
     b) Vice Presidente L. 160.000;
     c) Componenti effettivi e supplenti L. 130.000.
   Tali misure sono annualmente rideterminate dalla Giunta regionale,
in relazione all'aumento percentuale dell'indice del costo della vita
calcolato  dall'ISTAT  ai  fini della scala mobile delle retribuzioni
dell'industria.
   2. Ai  Presidenti  e  ai  Componenti  del  Comitato  Regionale  di
Controllo  e delle Sezioni Provinciali si applicano le norme previste
per gli amministratori  locali,  relativamente  ai  permessi  e  alle
aspettative.
   3. Ai Presidenti e ai componenti residenti o domiciliati in Comuni
diversi  da  quelli in cui ha sede il Comitato o le Sezioni, per ogni
giornata di effettiva partecipazione alle sedute  e'  corrisposto  il
rimborso  delle  spese  di viaggio, se il trasporto e' effettuato con
mezzi pubblici, ovvero un'indennita' pari  a  un  quinto  del  prezzo
vigente  di  un  litro  di  benzina  super  per  ogni  chilometro  di
percorrenza,  se  il  trasporto  e'  effettuato  con  mezzo  proprio.
L'autorizzazione   all'uso   del  mezzo  proprio  e'  rilasciata  dal
presidente del collegio di  appartenenza  e,  per  questi,  dal  Vice
Presidente del Collegio medesimo.
   4.  Ai Presidenti e ai componenti che si rechino fuori regione per
la partecipazione a convegni o incontri  riguardanti  le  funzioni  e
l'attivita'  dell'Organo  di  Controllo,  spetta  il  trattamento  di
missione previsto dalla legge  regionale  vigente  per  i  dipendenti
regionali della massima qualifica funzionale.
   5.  Le missioni di cui al comma precedente, sono effettuate previa
autorizzazione della Giunta Regionale, su proposta del Presidente.
   6. Il Presidente ed il Vice-Presidente degli organi di  controllo,
se  dipendenti  pubblici  sono  collocati  fuori ruolo, se dipendenti
privati sono collocati in aspettativa non retribuita.
   7. In caso di scioglimento di una Sezione la funzione di controllo
e' esercitata dal Comitato di  Controllo  fino  all'insediamento  del
nuovo  organo.  Se  lo  scioglimento riguarda il Comitato le relative
funzioni sono esercitate dalla Sezione avente sede nel  Capoluogo  di
Regione.