Art. 38. E s t i n z i o n i 1. In base alla determinazione assunta all'art. 2 sono estinte le seguenti comunita' montane costituite con legge regionale 11 agosto 1973, n. 17 e successive modifiche: Prealpi Biellesi; Bassa Valle dell'Elvo. 2. Le disposizioni di cui all'art. 2 ed al precedente comma esplicano la loro efficacia dopo la scadenza dell'attuale mandato amministrativo e cioe' con il rinnovo dei consigli di comunita' montane, fatta eccezione, ai sensi del secondo comma dell'art. 28 della legge 8 giugno 1990, n. 142 dell'esclusione del comune di Biella dalla comunita' montana "Bassa Valle Cervo e Valle Oropa"; il consiglio di detta comunita' dovra' pertanto ricostruirsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalita' previste dal successivo art. 39.