Art. 38.
                         E s t i n z i o n i
 
   1. In base alla determinazione assunta all'art. 2 sono estinte  le
seguenti  comunita'  montane costituite con legge regionale 11 agosto
1973, n. 17 e successive modifiche:
    Prealpi Biellesi;
    Bassa Valle dell'Elvo.
   2.  Le  disposizioni  di  cui  all'art.  2  ed al precedente comma
esplicano la loro efficacia dopo  la  scadenza  dell'attuale  mandato
amministrativo  e  cioe'  con  il  rinnovo  dei consigli di comunita'
montane, fatta eccezione, ai sensi del  secondo  comma  dell'art.  28
della  legge  8  giugno  1990,  n.  142 dell'esclusione del comune di
Biella dalla comunita' montana "Bassa Valle Cervo e Valle Oropa";  il
consiglio  di  detta  comunita'  dovra'  pertanto  ricostruirsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  legge,
secondo le modalita' previste dal successivo art. 39.