Art. 44.
Costituzione provvisoria degli organi
1. Nella fase di prima attuazione della presente legge il
Consiglio della Comunita' montana e' composto di tre rappresentanti
per ciascuno dei Consigli dei Comuni che fanno parte della Comunita'
montana. I rappresentanti sono scelti tra i consiglieri comunali.
2. L'elezione deve assicurare la rappresentanza della minoranza e,
a tal fine, il voto deve essere limitato a due nomi. Il
rappresentante della minoranza deve essere rappresentante della
stessa, con esclusione, a pena di nullita' della elezione, di ogni e
qualsiasi interferenza della maggioranza.
3. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi causa dei
componenti del Consiglio, non si procede alla loro sostituzione, a
meno che il Consiglio non si riduca alla meta' dei suoi componenti.
In tal caso si procede al rinnovo dell'intero Consiglio entro
quindici giorni dal verificarsi della causa dell'ultima cessazione
dalla carica.
4. Il Consiglio provvisoriamente eletto dura in carica fino alla
scadenza della maggioranza dei Consigli comunali dei Comuni che fanno
parte della Comunita' montana ed esercita le sue funzioni fino
all'insediamento del nuovo Consiglio, che deve avvenire nei termini e
nei modi stabiliti dallo statuto.
5. Sempre nella prima fase di attuazione della presente legge, la
Giunta e' composta dal Presidente e da quattro assessori, per la cui
elezione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dell'art. 15.