Art. 47.
Adempimenti del Consiglio provvisorio
nella seduta di insediamento
1. In sede di prima attuazione, della presente legge e fino
all'approvazione degli statuti, in conformita' alle cui disposizioni
saranno eletti il Presidente e la Giunta, il Consiglio provvisorio
della Comunita' montana, nella seduta di insediamento:
a) nomina un'apposita commissione per la redazione dello
statuto, stabilendo previamente la composizione della commissione,
della quale possono far parte anche estranei al Consiglio, nonche' le
procedure per la redazione e l'approvazione dello statuto;
b) nomina un Presidente e un organo esecutivo provvisori.
2. La commissione per lo statuto e' eletta a maggioranza dei
quattro quinti del Consiglio. Se dopo due scrutini la commissione non
risulta eletta si procede, mediante convocazione effettuata seduta
stante dal Presidente provvisorio del Consiglio entro i dieci giorni
immediatamente successivi, ad una terza votazione in cui e'
necessario il voto valido della maggioranza dei consiglieri. Anche in
questa votazione deve essere assicurata la rappresentanza della
minoranza e a tal fine il voto deve essere palese e limitato ai
quattro quinti dei membri della commissione, con arrotondamento per
difetto, e i rappresentanti della minoranza devono essere espressione
diretta della minoranza stessa, con esclusione di ogni e qualsiasi
interferenza della maggioranza, pena la nullita' dell'elezione.
3. La nomina della commissione per lo statuto deve essere
effettuata nei termini stabiliti dal comma 2. La nomina del
Presidente e dell'organo esecutivo provvisori deve essere effettuata
nella seduta di insediamento. Ove non si provveda nei termini
indicati, i Consigli che, nonostante diffida, persistano a non
adempiere nei successivi due mesi, sono sciolti.