Art. 48.
A b r o g a z i o n i
1. Sono abrogate la L.R. 17 agosto 1973, n. 30 (Costituzione e
funzionamento delle Comunita' montane in applicazione della Legge 3
dicembre 1971, n. 1102 recante "Nuove norme per lo sviluppo della
montagna") e la L.R. 12 agosto 1974, n. 39 (Contributo alle Comunita'
montane per le necessita' finanziarie di primo impianto e di avvio).
2. E' altresi' abrogata ogni altra norma regionale incompatibile
con le disposizioni della presente legge.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino
ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della regione Emilia-Romagna.
Bologna, 5 gennaio 1993
Il vicepresidente: BERSANI