Art. 33. Regolamento 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'assessore regionale per la sanita' emanera' con decreto il regolamento attuativo che disciplina l'accesso e le funzioni del comitato di cui all'art. 32, prevedendo le forme ed i tempi di consultazione del comitato stesso nei processi di programmazione e di verifica degli interventi sanitari.".