Art. 33.
                             Regolamento
 
   1.  Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente
legge l'assessore regionale per la sanita' emanera'  con  decreto  il
regolamento  attuativo  che  disciplina  l'accesso  e le funzioni del
comitato di cui all'art. 32,  prevedendo  le  forme  ed  i  tempi  di
consultazione del comitato stesso nei processi di programmazione e di
verifica degli interventi sanitari.".