Art. 30. Disposizioni transitorie 1. Il primo programma della formazione e dell'orientamento di cui all'articolo 16 puo' avere una durata diversa da quella triennale in ragione dell'attuazione del Programma regionale di sviluppo. 2. In sede di prima applicazione della legge e sino ad un triennio dalla sua entrata in vigore la Regione continua ed esercitare le funzioni non attribuite alle Province in base all'articolo 9. Nell'anno precedente il decorso del termine indicato la Regione e le Province valutano modalita' e tempi di attribuzione di ulteriori compiti, in base al dettato della legge 8 giugno 1990, n. 142 "Ordinamento delle autonomie locali".