Art. 30.
                      Disposizioni transitorie
 
  1.  Il  primo programma della formazione e dell'orientamento di cui
all'articolo 16 puo' avere una durata diversa da quella triennale  in
ragione dell'attuazione del Programma regionale di sviluppo.
  2.  In sede di prima applicazione della legge e sino ad un triennio
dalla sua entrata in vigore la  Regione  continua  ed  esercitare  le
funzioni  non  attribuite  alle  Province  in  base  all'articolo  9.
Nell'anno precedente il decorso del termine indicato la Regione e  le
Province  valutano  modalita'  e  tempi  di attribuzione di ulteriori
compiti, in base al  dettato  della  legge  8  giugno  1990,  n.  142
"Ordinamento delle autonomie locali".