Art. 31. Norme applicabili e abrogazione di norme 1. Per quanto non disposto dalla legge, si applicano le norme statali e comunitarie in materia di formazione professionale. 2. Dalla data di entrata in vigore della legge, sono abrogate le leggi regionali seguenti: a) L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale"; b) L.R. 20 maggio 1980, n. 49 "Modifiche alla legge regionale n. 8 del 25 febbraio 1980 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale""; c) L.R. 3 marzo 1988, n. 10 "Modificazione dell'articolo 25 della L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione professionale"". La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte. Data a Torino, addi' 13 aprile 1995 BRIZIO