Art. 31.
              Norme applicabili e abrogazione di norme
 
  1.  Per  quanto  non  disposto  dalla  legge, si applicano le norme
statali e comunitarie in materia di formazione professionale.
  2. Dalla data di entrata in vigore della legge,  sono  abrogate  le
leggi regionali seguenti:
   a)  L.R.  25  febbraio  1980,  n. 8 "Disciplina delle attivita' di
formazione professionale";
   b) L.R. 20 maggio 1980, n. 49 "Modifiche alla legge regionale n. 8
del 25  febbraio  1980  "Disciplina  delle  attivita'  di  formazione
professionale"";
   c)  L.R. 3 marzo 1988, n. 10 "Modificazione dell'articolo 25 della
L.R. 25 febbraio 1980, n. 8 "Disciplina delle attivita' di formazione
professionale"".
  La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel   Bollettino
Ufficiale della Regione.
  E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e di farla
osservare come legge della Regione Piemonte.
   Data a Torino, addi' 13 aprile 1995
                               BRIZIO