Art. 30.
              Piano regionale di risanamento delle acque
 
  1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art.  4
lettera  a)  della  legge  319/1976  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni  costituisce lo strumento di programmazione regionale in
materia  di  opere  attinenti  ai  servizi  pubblici  di  acquedotto,
fognatura e depurazione.
  2.  La  Giunta  regionale  adotta  lo  schema del Piano, sentito il
Comitato tecnico regionale dell'Autorita' di Bacino, di cui  all'art.
9 della legge regionale 9/1993, lo trasmette alle Autorita' di Bacino
del  Fiume  Po  e  Magra,  alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di
Comuni ed alle Comunita' Montane che gestiscono i servizi pubblici di
cui all'art. 6 comma 2 legge 319/1976 e successive  modificazioni  ed
integrazioni  e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul
Bollettino ufficiale  della  Regione.  Entro  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunita' Montane
e  le  Autorita' di Bacino del Fiume Magra e Po trasmettono il parere
alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente.
  3. Nei successivi novanta giorni, le Province  inviano  le  proprie
proposte  alla  Giunta  regionale  in  ordine  allo  schema  di piani
relativo al rispettivo territorio,  sulla  base  delle  consultazioni
effettuate con gli enti locali di cui al comma 2.
  4. Qualora le Province non trasmettano proprie proposte nel termine
di  cui  al  comma 3, la Giunta regionale procede sul base dei pareri
pervenuti degli enti locali e delle Autorita' di  Bacino  di  cui  al
comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi.
  5.  Entro otto mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di
cui al comma 2, Giunta  regionale,  sentiti,  di  concerto,  Comitato
tecnico per l'ambiente di cui l'art. 5 della legge regionale 24 marzo
1980  n.  20  (norme  a  tutela  dell'ambiete  dagli  inquinamenti) e
successive  modificazioni  ed  integrazioni  e  il  Comitato  tecnico
regionale  dell'Autorita'  di  Bacino,  propone il Piano al Consiglio
regionale per l'approvazione.
  6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento
delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della
Regione.
  7. Fino  all'adozione  di  eventuali  modifiche  ed  aggiornamenti,
rimane  in  vigore  il  Piano  regionale  di risanamento delle acque,
approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n.
50 e il suo Aggiornamento, approvato con deliberazione del  Consiglio
regionale 3 luglio 1991 n. 53.