Art. 30. Piano regionale di risanamento delle acque 1. Il Piano regionale di risanamento delle acque di cui all'art. 4 lettera a) della legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni costituisce lo strumento di programmazione regionale in materia di opere attinenti ai servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione. 2. La Giunta regionale adotta lo schema del Piano, sentito il Comitato tecnico regionale dell'Autorita' di Bacino, di cui all'art. 9 della legge regionale 9/1993, lo trasmette alle Autorita' di Bacino del Fiume Po e Magra, alle Province ed ai Comuni, ai Consorzi di Comuni ed alle Comunita' Montane che gestiscono i servizi pubblici di cui all'art. 6 comma 2 legge 319/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e cura la pubblicazione dell'avviso di quanto sopra sul Bollettino ufficiale della Regione. Entro sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, i Comuni, i Consorzi, le Comunita' Montane e le Autorita' di Bacino del Fiume Magra e Po trasmettono il parere alla Regione ed alla Provincia territorialmente competente. 3. Nei successivi novanta giorni, le Province inviano le proprie proposte alla Giunta regionale in ordine allo schema di piani relativo al rispettivo territorio, sulla base delle consultazioni effettuate con gli enti locali di cui al comma 2. 4. Qualora le Province non trasmettano proprie proposte nel termine di cui al comma 3, la Giunta regionale procede sul base dei pareri pervenuti degli enti locali e delle Autorita' di Bacino di cui al comma 2 o provvede alla consultazione degli enti locali stessi. 5. Entro otto mesi dalla data di adozione dello schema di Piano di cui al comma 2, Giunta regionale, sentiti, di concerto, Comitato tecnico per l'ambiente di cui l'art. 5 della legge regionale 24 marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiete dagli inquinamenti) e successive modificazioni ed integrazioni e il Comitato tecnico regionale dell'Autorita' di Bacino, propone il Piano al Consiglio regionale per l'approvazione. 6. Il Consiglio regionale approva il Piano regionale di risanamento delle acque e ne cura la pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. 7. Fino all'adozione di eventuali modifiche ed aggiornamenti, rimane in vigore il Piano regionale di risanamento delle acque, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 luglio 1982 n. 50 e il suo Aggiornamento, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 3 luglio 1991 n. 53.