Art. 31. Aggiornamento del Piano 1. Con le procedure di cui all'art. 30, la Regione effettua, di regola ogni cinque anni, l'aggiornamento del Piano, rilevando lo stato di fatto delle opere attinenti i servizi pubblici di acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante i dati forniti dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici. 2. La Regione puo' adeguare ed integrare il Piano in attuazione di specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque e di protezione delle stesse dall'inquinamento provocato da sostanze pericolose. 3. La Regione puo' aggiornare il Piano, anche per parti territoriali o settoriali. 4. Nel caso di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui all'art. 30 comma 2 sono espressi dagli enti locali interessati.