Art. 31.
                       Aggiornamento del Piano
 
  1.  Con  le  procedure  di cui all'art. 30, la Regione effettua, di
regola ogni cinque anni,  l'aggiornamento  del  Piano,  rilevando  lo
stato   di   fatto  delle  opere  attinenti  i  servizi  pubblici  di
acquedotto, fognatura e depurazione, anche mediante  i  dati  forniti
dall'Osservatorio permanente dei corpi idrici.
  2.  La Regione puo' adeguare ed integrare il Piano in attuazione di
specifiche disposizioni in materia di tutela degli usi delle acque  e
di  protezione  delle  stesse dall'inquinamento provocato da sostanze
pericolose.
  3.  La  Regione  puo'  aggiornare  il  Piano,   anche   per   parti
territoriali o settoriali.
  4.  Nel  caso  di aggiornamenti parziali del Piano, i pareri di cui
all'art. 30 comma 2 sono espressi dagli enti locali interessati.