Art. 32.
                  Interventi non previsti nel Piano
 
  1. Non sono oggetto di pianificazione:
   a)  gli  impianti  sperimentali ed i progetti pilota che applicano
tecnologie innovative nel  campo  della  depurazione  delle  acque  e
riutilizzo  delle  stesse,  il  cui esercizio va comunque limitato al
periodo necessario per la sperimentazione tecnica;
   b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a  100  abitanti
equivalenti;
   c) gli impianti di cui all'art. 25, comma 1.