Art. 32. Interventi non previsti nel Piano 1. Non sono oggetto di pianificazione: a) gli impianti sperimentali ed i progetti pilota che applicano tecnologie innovative nel campo della depurazione delle acque e riutilizzo delle stesse, il cui esercizio va comunque limitato al periodo necessario per la sperimentazione tecnica; b) gli impianti a servizio di un'utenza inferiore a 100 abitanti equivalenti; c) gli impianti di cui all'art. 25, comma 1.